Cassazione Civile, Ordinanza n. 16059/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia riguarda l'insinuazione al passivo fallimentare, in via ipotecaria, di un credito già ammesso in via chirografaria, relativo al rimborso di un mutuo fondiario concesso a una società poi fallita. La banca originaria, poi cessionaria del credito e quindi la società mandataria della cessionaria, ha chiesto il riconoscimento della garanzia ipotecaria su un importo di Euro 228.384,23. Il tribunale ha respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che l'operazione di finanziamento avesse natura solutoria, poiché destinata a sostituire con un credito ipotecario un precedente credito chirografario derivante da scoperto di conto anticipi fatture. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe male valutato le prove, omettendo di considerare un bonifico di Euro 131.455,46 che aveva ridotto il saldo passivo del conto; ha inoltre contestato la ricorrenza dello stato di dissesto al momento dell'erogazione del mutuo, avvenuta cinque anni prima del fallimento, e l'assenza di prova della scientia decoctionis in capo alla banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza ex art. 116 c.p.c., osservando che tale norma non consente di censurare la mera errata valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo l'inosservanza delle regole legali di valutazione della prova o l'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello normativamente previsto. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della censura sotto il profilo del vizio motivazionale, perché l'accredito del bonifico era stato espressamente considerato nel decreto impugnato e la ricorrente non aveva precisato, neppure trascrivendo i passi rilevanti della consulenza tecnica, in che modo quel pagamento avesse inciso sul saldo debitore. Infine, ha ritenuto infondato il richiamo alla disciplina revocatoria fallimentare, chiarendo che, trattandosi di ipoteca concessa a garanzia di un credito preesistente e anteriore al periodo sospetto, si applica l'art. 2901 c.c. richiamato dall'art. 66 l.fall., non l'art. 67 l.fall.; in tale ipotesi non occorre provare lo stato di insolvenza del debitore né la sua conoscenza da parte del terzo, ma, per gli atti a titolo gratuito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di questa norma non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito; è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o non abbia operato secondo il prudente apprezzamento quando richiesto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro di denuncia della violazione dell'art. 116 c.p.c., ma non ritenuto fondato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è escluso quando il fatto storico asseritamente omesso sia stato espressamente esaminato dal giudice di merito e la censura non indichi in modo specifico il decisivo contenuto probatorio trascurato.
art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La Corte afferma che non è applicabile quando l'azione riguarda l'inefficacia di un'ipoteca concessa a garanzia di un credito preesistente e anteriore al periodo sospetto.
È la norma applicabile richiamata dall'art. 66 l.fall. per l'inefficacia dell'ipoteca concessa a garanzia di un credito preesistente; non richiede la prova dello stato di insolvenza del debitore né della sua conoscenza da parte del terzo.
Richiama l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far valere l'inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia valutato una prova in violazione di una specifica regola legale di efficacia probatoria o abbia negato di applicare il prudente apprezzamento dove richiesto; non basta contestare il modo in cui gli elementi istruttori sono stati apprezzati.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto con successo se il fatto storico invocato è già stato esaminato dal giudice di merito e il ricorrente non indica puntualmente, anche attraverso i passaggi rilevanti degli atti istruttori, il decisivo apporto probatorio asseritamente trascurato.
- Quando si controverte dell'inefficacia di una garanzia reale concessa a presidio di un credito preesistente e anteriore al periodo sospetto, la disciplina applicabile è quella dell'azione revocatoria ordinaria richiamata dalla legge fallimentare, non la revocatoria fallimentare speciale; non è dunque necessario provare lo stato di insolvenza del debitore né la conoscenza dello stesso in capo al terzo.
- Per gli atti a titolo gratuito, compresa la concessione non contestuale di garanzie reali, è sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio potenzialmente arrecato ai creditori, mentre non è richiesto un elemento soggettivo in capo al beneficiario della garanzia.
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