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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31337/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati, escludendo per entrambi la recidiva, ma confermando la responsabilità per tre ipotesi di reato previste dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Uno dei ricorrenti ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l’altro ha dedotto vizio di motivazione sia sull’asserita erronea configurazione della responsabilità penale per i delitti contestati, sia sul diniego delle attenuanti generiche. Entrambi i ricorsi miravano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rivalutazione del giudizio di merito sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in richieste di rilettura del compendio probatorio e di diversa valutazione di merito, attività preclusa in sede di legittimità; quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, logicamente coerente e quindi non sindacabile. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indicato come norma incriminatrice per tre ipotesi di reato in materia di stupefacenti, nella forma di lieve entità

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per delimitare il sindacato della Corte di cassazione sui vizi di motivazione, escludendo la rilettura del fatto

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa apprezzazione delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua, non viziata sul piano logico-giuridico e coerente con le emergenze processuali.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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