Cassazione Penale, Sentenza n. 28061/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'esclusione, da parte del Tribunale del riesame, dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (utilizzo del metodo mafioso), sostenendo che la condotta paramilitare e l'organizzazione professionale della rapina integrassero il metodo mafioso e che il Tribunale avesse motivato in modo contraddittorio e carente. I difensori di Piazzolla contestavano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando omissioni valutative e contraddizioni relative alle tracce probatorie (transiti dell'auto intestata alla moglie, uso effettivo del veicolo, dati delle celle telefoniche) e chiedevano la revoca della custodia cautelare per insufficienza degli indizi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso di Ferdinando Piazzolla. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, ritenendo che, pur emergendo un'azione paramilitare, violenta e professionalmente organizzata (blocchi stradali, uso di mezzi rubati, armi da guerra, escavatore, fuga con veicoli rubati e targhe contraffatte, sottrazione di circa 4.500.000 euro), mancassero elementi ulteriori idonei a far percepire alle vittime la provenienza mafiosa dell'azione (assenza di richiami espliciti all'appartenenza mafiosa, contesto territoriale non noto per infiltrazioni mafiose, mancanza di elementi che dimostrino la finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa). Sulla doglianza dei difensori, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e logica rispetto ai gravi indizi di colpevolezza e ha ritenuto infondati i profili di vizio di motivazione. Conseguenze processuali: conferma della misura cautelare della custodia in carcere, condanna di Piazzolla al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
Tipizza l'aggravante per delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa; la Corte interpreta che l'aggravante richiede non solo modalità violente o paramilitari ma un quid pluris consistente nella ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte delle vittime della provenienza mafiosa dell'azione (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e omertà)
art. 416-bis, comma 3 cod. pen.
"la forza di intimidazione del vincolo associativo" e "la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva"
Indica gli elementi caratterizzanti il metodo mafioso; la Corte li utilizza per spiegare che la mera organizzazione professionale e l'uso di armi non sono automaticamente sufficiente a configurare l'aggravante senza elementi che inducano la percezione di azione mafiosa
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure in cassazione (inosservanza di legge e vizio di motivazione); la Corte valuta e respinge questi motivi ritenendo congrua l'interpretazione normativa e la motivazione del giudice del riesame
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alla trattazione orale richiesta dai difensori; qui la trattazione era stata richiesta ma i difensori non sono comparsi
Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione sulla valutazione degli indizi, ammettendo il riesame solo per vizi specifici di motivazione o di diritto
Prescrive i requisiti formali della motivazione della decisione del riesame; la Corte verifica la conformità della motivazione del Tribunale a tali criteri e la ritiene adeguata
Prevede sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa; applicata dalla Corte con condanna al pagamento di una somma (euro 3.000) a carico di Piazzolla alla Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Prescrive la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina immediata remissione in libertà; la Corte ne ordina l'adempimento
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis.1) non basta la professionalità, la violenza o l'organizzazione paramilitare: è necessario un quid pluris che induca nella vittima la percezione di provenienza mafiosa dell'azione
- Elementi utili a comprovare il metodo mafioso includono il contesto territoriale (zone note per infiltrazioni mafiose), espliciti richiami all'appartenenza mafiosa, modalità di coercizione peculiari, espressioni degli autori o collegamenti con soggetti 'certificati' di organizzazioni mafiose
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo se si configura violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione
- La mera presenza di indizi tecnici (transiti di veicoli, dati di celle telefoniche) richiede un adeguato confronto motivazionale da parte del giudice; la mancata prova diretta dell'uso del mezzo o della partecipazione non determina automaticamente la revoca della misura se i gravi indizi complessivi sono ritenuti sufficienti
- Ricorsi infondati o mal formulati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni ex art. 616 cod. proc. pen.
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