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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate in concorso. Le doglianze principali erano: vizio di motivazione e inattendibilità della persona offesa; mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, dell'eccesso colposo e/o dell'attenuante della provocazione; presunto travisamento delle dichiarazioni testimoniali e carenza motivazionale in ordine all'identificazione degli autori; nullità per diniego di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore (MALPEZZI). Alcuni ricorsi contenevano anche nuovi motivi ex art. 585, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che molte censure consistessero in discrepanti apprezzamenti di fatto o in deduzioni generiche e apodittiche non idonee in sede di legittimità. Quanto alla valutazione della persona offesa, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse analitica, congrua e rigorosa e che la dichiarazione della persona offesa potesse costituire autonoma base di condanna se corredata da adeguata motivazione e riscontri. Sulla questione del differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore del MALPEZZI, la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali (tempestività, specificità delle ragioni, mancanza di altro codifensore e impossibilità di avvalersi di un sostituto) e ha ritenuto che l'istanza non fosse meritevole di accoglimento. Per l'inammissibilità dei ricorsi è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura che la Corte d'appello liquiderà.

Norme richiamate

  • artt. 110, 582, 583 nn. 1 e 2, 585, commi 1 e 2, cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per la qualificazione del fatto: concorso di persone e lesioni personali aggravate, concretamente confermate dalla Corte territoriale e non sindacabili in sede di legittimità per i motivi proposti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi di cassazione ai limiti consentiti; richiamata per il rispetto dei limiti dell'impugnazione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente l'inserimento di nuovi motivi in cassazione; la Corte ha però dichiarato inammissibili anche i nuovi motivi perché reiterativi o apodittici.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza: le regole sul confronto delle dichiarazioni non si applicano automaticamente alla persona offesa; la Corte ha sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la condanna se validate da motivazione rigorosa e, se opportuno, da riscontri.

  • art. 52 cod. pen.

    Richiamato nelle difese (legittima difesa); la Corte ha ritenuto che le censure sulla scriminante fossero in realtà questioni di fatto non provate e apodittiche, pertanto inammissibili in cassazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Principio del ragionevole dubbio evocato dalla difesa; la Corte ha osservato che molte doglianze configuravano un vizio di motivazione e non una violazione del principio in termini giuridici applicabili in cassazione.

  • art. 420-ter, comma 5; artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati nella censura di nullità per diniego del differimento; la Corte ha applicato la giurisprudenza sui requisiti del legittimo impedimento del difensore e ha ritenuto l'istanza del difensore non fondata.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma sulla nomina del sostituto processuale; la Corte ha ricordato che la nomina è facoltativa e che l'impossibilità di nominare un sostituto deve essere adeguatamente dimostrata per configurare il legittimo impedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati; la Corte ha applicato tale articolo condannando i ricorrenti anche al pagamento per la Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sull'ammontare e sul pagamento delle spese di difesa per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la rifusione delle spese della parte civile ammesse al gratuito patrocinio e la liquidazione da parte della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere autonome basi di condanna solo se la valutazione della loro credibilità è rigorosa, analitica e accompagnata da motivi e/o riscontri; la mera contrapposizione di diverse versioni non è sufficiente in cassazione.
  • In cassazione i motivi che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento dei fatti o riproporre ricostruzioni alternative, senza evidenziare errori di diritto o palesi contraddizioni logiche nella motivazione, sono inammissibili.
  • Le doglianze relative al riconoscimento di scriminanti (es. legittima difesa) devono essere sostenute da elementi fattuali specifici e non da affermazioni apodittiche; se sono questioni di fatto, la loro valutazione non compete alla Corte di legittimità.
  • Per ottenere differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è necessario rispettare i requisiti giurisprudenziali: tempestività, specificità delle ragioni, assenza di altro codifensore effettivo e impossibilità concreta di avvalersi di un sostituto.
  • La Cassazione esercita controllo di diritto sulle questioni processuali e può prescindere da motivazioni errate del giudice a quo, ma non sostituisce il proprio esame a quello di merito in relazione alla valutazione probatoria ordinaria.

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