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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00224/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una caduta occorsa a una persona durante uno spettacolo pubblico organizzato dal Comune: la sedia utilizzata per assistere all'evento avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e lesioni. Davanti al Giudice di Pace era stata proposta domanda di accertamento della responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; il giudice aveva accolto la domanda e condannato l'ente al risarcimento. In appello, però, il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo che la caduta fosse dipesa dalla disattenzione della danneggiata, che si sarebbe addormentata sulla sedia perdendo l'equilibrio, e quindi escludendo la responsabilità del Comune per effetto del fortuito. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto tre motivi, ma il testo riportato sviluppa solo il primo: nullità del procedimento di appello per difetto assoluto di ius postulandi del difensore del Comune. Secondo la ricorrente, il praticante avvocato che aveva proposto l'appello non era ancora iscritto all'albo degli avvocati al momento della notifica dell'atto, sicché non poteva validamente esercitare il patrocinio, raccogliere o autenticare la procura e notificare il gravame. La resistente ha replicato che il difensore aveva già superato l'esame di abilitazione e chiesto l'iscrizione, poi perfezionata prima della prima udienza, sostenendo quindi la validità dell'attività difensiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di ius postulandi. Ha affermato che il praticante avvocato non era legittimato a patrocinare il giudizio di appello davanti al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, poiché la deroga al principio generale della necessaria iscrizione all'albo è di stretta interpretazione. Poiché al momento della notifica dell'appello l'iscrizione all'albo non era ancora perfezionata, l'atto di gravame era invalidamente proposto e il giudizio di appello era affetto da nullità assoluta e insanabile. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio. La Corte ha inoltre liquidato in favore della ricorrente le spese del primo grado, dell'appello e del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato come titolo di responsabilità del custode prospettato dalla parte attrice; la Corte non si sofferma sul merito della responsabilità, perché accoglie il ricorso per un vizio processuale del giudizio di appello.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in via subordinata quale fondamento generale della responsabilità aquiliana; non è oggetto della decisione finale.

  • art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per veicolare la censura di nullità del procedimento per difetto di rappresentanza processuale/difesa tecnica.

  • art. 7 legge 479 del 1999

    Interpretato come norma di stretta interpretazione che consente al praticante avvocato il patrocinio solo nei limiti espressamente previsti, non estensibili al giudizio di appello davanti al Tribunale nelle cause di competenza del Giudice di Pace.

  • art. 8 R.D. n. 1578 del 1933

    Richiamato per delimitare i casi in cui il praticante avvocato può esercitare lo ius postulandi; fuori da tali casi la costituzione tramite praticante non abilitato determina nullità assoluta.

  • art. 82 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta invalidità della difesa tecnica svolta da soggetto non legittimato.

  • art. 41, comma 12, L. n. 247 del 2012

    Richiamato nel testo per escludere che la disciplina sopravvenuta consenta al praticante avvocato di patrocinare autonomamente in appello; l'attività è ammessa solo in sostituzione e sotto responsabilità dell'avvocato dominus.

Massime di principio

  • Il praticante avvocato può esercitare lo ius postulandi solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la disciplina derogatoria è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica.
  • Nei giudizi di appello davanti al Tribunale, nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, il patrocinio del praticante avvocato non è consentito se non risulta perfezionata l'iscrizione all'albo degli avvocati o comunque fuori dai limiti normativi espressamente previsti.
  • La difesa tecnica svolta da soggetto privo di legittimazione professionale al momento del conferimento/uso della procura e della notificazione dell'impugnazione integra nullità assoluta e insanabile del procedimento, rilevabile d'ufficio anche in cassazione se desumibile dagli atti.
  • Quando il vizio attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale nel grado di merito, la cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • La questione della responsabilità sostanziale dedotta in causa resta assorbita se il giudizio di impugnazione è colpito da nullità processuale radicale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeOpposizioni esecutive
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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