Sentenza n. 213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09489/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l’annullamento della nota della Regione Lazio prot. n.448536 del 19.05.2021, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data unitamente ad ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, tra cui la nota prot. 1077300 dell'11.12.2020 e il V.A.V. n. 48 del 28.05.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida regionale a cessare immediatamente l’esecuzione della pratica terapeutica di ipertermia capacitiva a radiofrequenza, ritenuta non compresa nell’autorizzazione sanitaria posseduta, e successiva nota regionale di conferma
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la diffida regionale. Con un unico motivo ha sostenuto che l’autorizzazione all’esercizio di attività ambulatoriale in una determinata branca medica, nella specie l’oncologia, avrebbe portata generale e consentirebbe l’esecuzione di qualunque terapia rientrante nella branca, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione, salvo il limite della complessità della procedura e del rischio per la salute del paziente. Ha richiamato l’art. 4, comma 2, l.r. Lazio n. 4/2003 e l’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, sostenendo inoltre che il nomenclatore tariffario avrebbe una funzione esclusivamente economico-contabile e non definitoria delle attività autorizzate. Ha contestato anche la rilevanza attribuita alla complessità e alla pericolosità della terapia, ritenendo dimostrata la non invasività dell’ipertermia capacitiva a radiofrequenza. La Regione aveva invece ritenuto che l’autorizzazione rilasciata alla società fosse limitata a visite e consulenze oncologiche, anche finalizzate alla valutazione di indicazioni per terapie da effettuarsi presso strutture autorizzate, e non comprendesse la somministrazione delle terapie stesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che l’art. 4, comma 2, l.r. Lazio n. 4/2003 e l’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992 individuano esclusivamente le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione, senza definire in via generale il contenuto delle attività esercitabili. In assenza di un parametro astratto risolutivo, il contenuto dell’autorizzazione deve essere ricostruito in concreto sulla base degli atti del procedimento autorizzatorio. In particolare, l’istanza di ampliamento presentata dalla società chiedeva l’estensione alla branca oncologica per visite e consulenze relative a patologie neoplastiche, con studio di eventuali indirizzi di terapia chimica, fisica, inclusa l’ipertermia, e immunologica, senza chiedere né menzionare l’esecuzione concreta delle terapie. Ne consegue che la pratica terapeutica contestata non era compresa nell’autorizzazione. Il Consiglio ha attribuito ulteriore rilievo all’impiego di un macchinario soggetto alla vigilanza del Ministero della salute, osservando che l’interpretazione estensiva sostenuta dalla società avrebbe vanificato tale funzione di vigilanza. Anche il richiamo a una nota regionale secondo cui l’autorizzazione riguarderebbe linee di attività o branche mediche, e non singole prestazioni, non dimostra che la linea oncologica autorizzata includesse l’esecuzione delle terapie. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, l.r. Lazio n. 4/2003
La disposizione individua la tipologia delle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, ma non definisce in via generale il contenuto concreto delle attività esercitabili.
La norma distingue le tipologie di strutture sanitarie sottoposte ad autorizzazione, senza attribuire all’autorizzazione una portata generale comprensiva di tutte le prestazioni riferibili alla branca medica.
art. 7, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
La disposizione è richiamata in relazione alla vigilanza del Ministero della salute sull’installazione del macchinario impiegato per la terapia, quale elemento contrario a un’interpretazione che renda superflui specifici controlli autorizzatori.
Massime di principio
- Le disposizioni che individuano le tipologie di strutture sanitarie soggette ad autorizzazione non attribuiscono, di per sé, all’autorizzazione una portata generale comprensiva di tutte le attività riconducibili alla branca medica indicata.
- Quando la disciplina astratta non definisce puntualmente il contenuto dell’autorizzazione sanitaria, l’ambito delle attività consentite deve essere ricostruito in concreto sulla base dell’istanza presentata, dell’istruttoria e del provvedimento autorizzatorio.
- L’autorizzazione per visite e consulenze oncologiche, anche finalizzate alla valutazione di indicazioni terapeutiche, non comprende automaticamente la concreta esecuzione delle terapie oncologiche, se tale attività non risulta richiesta e autorizzata.
- Il riferimento amministrativo a una linea di attività o a una branca medica, anziché a singole prestazioni, non dimostra di per sé che siano autorizzate anche le attività terapeutiche concretamente eseguite nell’ambito di quella branca.
- L’impiego di apparecchiature sanitarie soggette a specifica vigilanza pubblica costituisce elemento rilevante nell’interpretazione dell’ambito dell’autorizzazione e impedisce di estenderla in via automatica sino a vanificare i controlli previsti dall’ordinamento.
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