Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione dei beni tra due ex coniugi, con formazione di due lotti e determinazione di un conguaglio a carico dell'assegnatario del primo lotto. La parte soccombente in appello aveva contestato la sentenza della Corte territoriale deducendo, in sostanza, la disomogeneità dei due lotti, la possibilità di procedere a un frazionamento diverso dell'immobile e, in alternativa, la necessità di disporre la vendita all'incanto dei beni anziché l'attribuzione dei lotti con conguaglio. In cassazione il ricorso non è stato però depositato nel termine di legge; il fallimento resistente ha comunque depositato controricorso, iscritto la causa a ruolo e chiesto la declaratoria di improcedibilità, sviluppando anche difese di merito sui motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. per omesso deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti. Ha ritenuto legittima la costituzione del controricorrente, che aveva allegato copia del ricorso notificato e aveva interesse a ottenere l'improcedibilità per ragioni di spese e per evitare una possibile riproposizione dell'impugnazione entro il termine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato per l'ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La vendita all'incanto è configurata come soluzione residuale per i beni non comodamente divisibili e quando nessuno dei condividenti intenda avvalersi della facoltà di attribuzione dell'intero.
il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
L'omesso deposito del ricorso nel termine comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
La parte intimata può costituirsi con controricorso e chiedere la declaratoria di improcedibilità, esercitando il più ampio potere di contraddire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133
Le spese sono poste a carico della parte soccombente e devolute allo Stato quando la controparte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-bis
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
È richiamata come norma di modifica dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine di legge è requisito di procedibilità: la sua omissione determina la declaratoria di improcedibilità.
- La parte intimata può chiedere l'improcedibilità del ricorso anche quando si costituisca con controricorso, purché alleghi copia del ricorso notificato, poiché altrimenti difetta la certezza dell'effettiva proposizione dell'impugnazione.
- In tema di divisione di beni comuni, la vendita all'incanto costituisce rimedio residuale, utilizzabile quando il bene non sia comodamente divisibile e nessun condividente chieda l'attribuzione dell'intero.
- Quando il controricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese va disposta in favore dello Stato.
- La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione può comportare altresì l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale tributaria e para-processuale.
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