Ordinanza n. 202/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il diniego è stato adottato sul presupposto del decorso del termine massimo di conservazione del titolo di soggiorno e del mancato superamento del numero di esami richiesto o, comunque, del protrarsi del corso di studi oltre la durata indicata. Nel procedimento, il preavviso di rigetto aveva evidenziato lo specifico elemento ostativo e richiesto la produzione della certificazione di eventuali nuovi esami sostenuti, che la ricorrente non ha fornito. Non risultano dedotti o comunque illustrati particolari motivi di forza maggiore o circostanze non imputabili idonei a giustificare il superamento dei termini.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare perché non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto ampiamente decorso il termine massimo per la conservazione del titolo di soggiorno, senza che fossero stati allegati motivi di forza maggiore o non imputabili all’interessata. Ha inoltre affermato che la disciplina sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ha natura vincolante: qualora non sia stato superato il numero di esami richiesto o la durata del corso ecceda quella prevista, l’Amministrazione non dispone di margini discrezionali ed è tenuta a negare il rinnovo. La mancata produzione della certificazione relativa a eventuali nuovi esami ha ulteriormente confermato, nella valutazione cautelare, l’assenza di elementi favorevoli. Il TAR ha rilevato, infine, l’astratta possibilità di richiedere un titolo di soggiorno per altro motivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti le condizioni per sospendere l’efficacia del diniego.
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
È stata interpretata come disposizione vincolante in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio: il superamento del termine massimo, in assenza di specifiche cause giustificative, impedisce il rinnovo.
Richiamato congiuntamente all’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 quale disciplina del soggiorno degli stranieri e del rinnovo del titolo per studio.
Massime di principio
- In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, la disciplina relativa al numero di esami da superare e alla durata massima del corso ha natura vincolante; quando tali presupposti non sono rispettati, l’Amministrazione è tenuta a negare il rinnovo senza margini di discrezionalità.
- Il superamento del termine massimo di conservazione del titolo di soggiorno per motivi di studio può essere giustificato soltanto mediante la deduzione e la prova di particolari motivi di forza maggiore o di circostanze non imputabili allo straniero.
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per studio, la mancata produzione della documentazione richiesta nel preavviso di rigetto, attestante eventuali esami ulteriormente sostenuti, impedisce di ravvisare elementi sufficienti a fondare la sospensione dell’atto.
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