Cassazione Penale, Sentenza n. 00375/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due censure: (1) errore percettivo/di fatto della Prima Sezione nel non riconoscere l'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (ex art. 47, comma 12 O.P.), sostenendo che l'esito "eccellente" della misura e la favorevole prognosi di non recidiva avrebbero dovuto produrre la riduzione/estinzione di parte della pena; (2) omessa notifica al condannato dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza n. 2023/3768, che avrebbe privato l'interessato della conoscenza del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non possa essere esteso a rilievi di valutazione giuridico-sostanziale circa l'effetto estintivo dell'affidamento in prova, trattandosi di questioni valutative e non di svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità. Inoltre ha ribadito che il ricorso straordinario non è esperibile avverso decisioni della Corte di cassazione che intervengono su provvedimenti della magistratura di sorveglianza in materia di esecuzione della pena. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per la correzione di errore materiale o di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione; la Corte interpreta restrittivamente l'istituto limitandone l'applicazione ai veri errori percettivi o materiali e non agli errori di valutazione o di diritto
art. 47, comma dodicesimo, O.P.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'effetto estintivo della misura alternativa (affidamento in prova); la Corte non entra nel merito della valutazione preventiva sull'applicabilità dell'effetto estintivo perché la questione è valutativa e attinente all'esecuzione
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al rito e alla trattazione orale del ricorso: la Corte prende atto della tempestività della richiesta di discussione orale anche nel periodo feriale se depositata nei termini
Richiamato in riferimento alle forme procedurali della trattazione orale previste dalla legge
Norma che consente alla Corte, in caso di dichiarazione di inammissibilità, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'importo di euro 3.000,00
Riferimento al divieto di estensione analogica delle norme derogatorie del giudicato; la Corte lo richiama per sostenere la necessità di un'applicazione restrittiva del rimedio straordinario
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato ai veri errori percettivi o materiali e non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche adottate dalla Corte di cassazione
- Non è esperibile il ricorso straordinario avverso decisioni della Corte che intervengono su provvedimenti della magistratura di sorveglianza in materia di esecuzione della pena: tali decisioni attengono all'esecuzione e alle modalità esecutive, non alla determinazione della responsabilità o della condanna
- Le censure relative a carenze procedurali (es. mancata notifica) devono essere sollevate nei rimedi ordinari previsti al momento opportuno: dedurle tramite ricorso straordinario dopo la decisione di legittimità è in genere inammissibile
- Se si ritiene sussistere un errore materiale vero e proprio nella decisione della Corte di cassazione (es. svista tipografica, discrepanza tra volontà e testo scritto), il ricorso straordinario può essere valutato, ma la qualificazione del vizio deve essere chiara e circoscritta a elementi oggettivi e non valutativi
- Richieste di trattazione orale e adempimenti procedurali vanno presentati nei termini previsti; la tempestività è valutata rigorosamente ma con attenzione alle modifiche normative (es. termini nel periodo feriale)
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