Cassazione Civile, Ordinanza n. 12588/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite relativa a un fabbricato già frazionato in più porzioni di proprietà esclusiva. Il proprietario del piano terra aveva chiesto di accertare che sottotetti e lastrici solari fossero comuni, con conseguente obbligo per i proprietari delle unità sovrastanti di ripristinare precedenti manufatti e opere di accesso, eliminare interventi edilizi asseritamente abusivi o pregiudizievoli, mantenere alcune strutture comuni e risarcire il danno. Il tribunale aveva respinto la domanda e accolto la riconvenzionale dei convenuti, ritenendo i lastrici di proprietà esclusiva. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ravvisando la nascita di un condominio per effetto del frazionamento dell'edificio e applicando la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. in mancanza di un titolo contrario, con conseguente natura comune dei vani in contestazione e fondatezza di alcune domande di ripristino. In cassazione i proprietari delle porzioni superiori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1117, 1362 e 817 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto esistente un condominio senza un formale atto costitutivo e senza accertare adeguatamente i presupposti oggettivi della comunione; 2) errata interpretazione dell'atto di divisione e del comportamento successivo delle parti, che a loro dire escludevano ogni condominialità; 3) omesso esame delle caratteristiche strutturali e funzionali dei sottotetti, che ne avrebbero escluso la natura comune; 4) nullità per carenza di motivazione quanto al pregiudizio al decoro architettonico derivante da scala, affaccio e veranda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o non scrutinabili i primi tre motivi perché diretti, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, congruamente motivato, circa l'esistenza di un condominio e la natura comune dei vani in questione. Ha inoltre affermato che il condominio può nascere ipso iure et facto per effetto della presenza di cose, impianti e servizi destinati all'uso comune, anche senza un atto formale di costituzione, e che la presunzione di condominialità dell'art. 1117 c.c. può essere vinta solo da un titolo contrario, non desumibile dal solo silenzio degli atti di divisione o acquisto. Anche il quarto motivo è stato respinto, perché la motivazione sulla lesione del decoro architettonico è stata ritenuta sufficiente e non contraddetta in modo decisivo dalle risultanze della consulenza tecnica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presunzione di condominialità opera per le cose, i locali e gli impianti che, per caratteristiche strutturali o funzionali, siano destinati all'uso o al servizio comune; il condominio può nascere senza un formale atto costitutivo, per effetto del frazionamento dell'edificio, salvo titolo contrario.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione del titolo, ma la Corte ribadisce che il solo silenzio degli atti negoziali non basta a escludere la condominialità se risultano elementi obiettivi di uso comune.
Cita la disciplina delle pertinenze in relazione alla natura dei vani, ma la Corte non accoglie la tesi difensiva e valorizza piuttosto il criterio della destinazione comune e dell'accessorietà al servizio delle unità immobiliari.
Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto, ma solo la verifica di errori di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il condominio può sorgere anche in assenza di un formale atto costitutivo quando, per effetto del frazionamento di un edificio, vi siano beni o impianti strutturalmente o funzionalmente destinati al servizio comune delle unità immobiliari.
- La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. si applica ai beni che presentino un nesso di accessorietà materiale o funzionale con le proprietà esclusive e può essere vinta solo da un titolo contrario univoco; il mero mancato richiamo delle parti comuni negli atti di acquisto o di divisione non è di per sé sufficiente.
- La verifica circa l'esistenza del condominio e la qualificazione di un bene come comune costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non mediante una nuova lettura del compendio istruttorio.
- Ai fini della tutela del decoro architettonico, la valutazione del giudice di merito è sufficiente se indica gli elementi che rendono l'intervento estraneo al contesto dell'edificio; non è decisivo che l'opera sia tecnicamente sicura o funzionale, ove il rilievo sia diverso e attenga all'armonia estetica complessiva.
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