Cassazione Penale, Sentenza n. 42525/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rifiutato di dichiarare estinta, per decorso del tempo, la pena pecuniaria irrogata con sentenza divenuta irrevocabile il 31/10/2011. Il ricorrente contestava la valutazione secondo cui la notifica della cartella esattoriale (del 4/01/2013) costituisce atto idoneo ad avviare l'esecuzione e dunque a impedire l'estinzione per decorso del tempo, deducendo violazione dell'art. 172 cod. pen. e dell'art. 676 cod. proc. pen. e vizi di motivazione; sosteneva che l'avvio dell'esecuzione non può dipendere da atti amministrativi che renderebbero di fatto imprescrittibili le pene pecuniarie e che il dies a quo per il calcolo dell'estinzione debba essere interpretato diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva l'inizio dell'esecuzione: l'esecuzione della pena pecuniaria si verifica quando il debito erariale viene iscritto a ruolo oppure quando viene notificata la cartella esattoriale. L'avvio della procedura coattiva di riscossione manifestando la pretesa punitiva dello Stato è idoneo a impedire l'estinzione per decorso del tempo; non rilevano, senza adeguata prova, generiche argomentazioni sull'incapacità di pagamento del condannato. La decisione del Tribunale di Livorno è stata dunque confermata.
Norme richiamate
Disciplina il dies a quo per l'estinzione per decorso del tempo e le ipotesi impeditive: la Corte conferma che, per le pene pecuniarie, l'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo o notifica della cartella) è l'evento rilevante ai fini dell'esclusione dell'estinzione
Norma menzionata nella censura del ricorrente ma non determinante per modificare l'orientamento consolidato: la Corte non ha accolto la censura sulla violazione di tale disposizione
Stabilisce che l'esecuzione della pena pecuniaria avviene nei modi stabiliti da leggi e regolamenti; la Corte richiama questa norma per rinviare alla disciplina amministrativa della riscossione (ruolo/cartella) quale momento dell'inizio dell'esecuzione
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 227-ter
Disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie (intimazione a pagare, cartella di pagamento, termine e avviso di esecuzione forzata); la Corte la utilizza per giustificare che la notifica della cartella o l'iscrizione a ruolo costituiscono atti idonei ad iniziare l'esecuzione
art. 133-bis e art. 133-ter cod. pen.
Norme che riguardano la valutazione delle condizioni economiche del condannato in fase di determinazione/attuazione della pena pecuniaria; la Corte osserva che tali condizioni sono valutate in sede di cognizione ed esecuzione e non ostano al rilievo dell'inizio procedurale dell'esecuzione
Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021 (Uhuwamangho)
Pronuncia richiamata: affronta questioni diverse (dies a quo per pene detentive) e non contrasta con il principio secondo cui per le pene pecuniarie rileva l'inizio dell'esecuzione mediante iscrizione a ruolo o notifica della cartella
Massime di principio
- Per le pene pecuniarie il dies a quo per l'estinzione per decorso del tempo non è irrimediabilmente coincidente con il passaggio in giudicato: l'inizio dell'esecuzione rileva ai fini dell'interruzione/impedimento dell'estinzione
- L'avvio della procedura coattiva di riscossione (iscrizione a ruolo o notifica della cartella esattoriale) è considerato atto idoneo ad iniziare l'esecuzione e quindi a precludere l'estinzione della pena pecuniaria
- Gli atti amministrativi previsti dalla normativa sulla riscossione (d.P.R. 115/2002) non sono meri atti formali privi di efficacia: manifestano la pretesa punitiva dello Stato e incidono sul computo dei termini estintivi
- La mera affermazione di incapacità di pagamento del condannato non è sufficiente a dimostrare l'involontarietà della sottrazione all'esecuzione; serve prova concreta e le condizioni economiche sono valutate in sede di cognizione o di esecuzione secondo le norme specifiche
- Il giudice verifica che la procedura esecutiva sia stata regolarmente esperita; se l'esecuzione è stata avviata nei modi di legge prima del decorso del termine, l'estinzione per decorso del tempo non opera
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