Cassazione Penale, Ordinanza n. 29296/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo a dichiarazioni non veritiere rese ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la dichiarazione sarebbe stata precompilata dal difensore sulla base di documentazione fiscale e poi solo sottoscritta dall'imputato. Con il secondo motivo contesta la dosimetria della pena, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore deposita memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'elemento soggettivo, rilevando che il dolo del reato ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è generico e può assumere anche forma eventuale, e che l'imputato aveva omesso di indicare i redditi della moglie e della figlia conviventi, di importo rilevante, sottoscrivendo comunque una dichiarazione mendace sul reddito familiare. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla pena, osservando che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla personalità negativa dell'imputato, anche alla luce dei precedenti penali. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Integra un reato a dolo generico, che può essere realizzato anche con dolo eventuale, quando l'istante renda dichiarazioni non veritiere ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Nel reddito complessivo dell'istante va computato anche il reddito di qualunque persona convivente che contribuisca alla vita in comune.
Le attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi di segno favorevole; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Ha modificato il regime delle attenuanti generiche, rendendo non sufficiente la sola incensuratezza dell'imputato ai fini del riconoscimento della diminuente.
Conversione del d.l. n. 92 del 2008, richiamata in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità per dichiarazioni mendaci rese per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, il dolo richiesto è generico e può sussistere anche nella forma eventuale, quando l'istante sottoscriva una dichiarazione che non include redditi conviventi rilevanti e facilmente conoscibili.
- Nel valutare la veridicità della dichiarazione reddituale per il patrocinio a spese dello Stato, devono essere computati anche i redditi delle persone conviventi che contribuiscono alla vita comune.
- La prospettazione difensiva secondo cui la dichiarazione sarebbe stata materialmente predisposta da un terzo non è idonea, da sola, a escludere il dolo se resta indimostrata e se la dichiarazione reca la sottoscrizione dell'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili, potendo considerare anche la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
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