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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29244/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per furto e per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio relativo al furto, perché non sarebbero state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza e non vi sarebbero stati testimoni diretti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze aspecifiche, perché sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello e già disattese, e comunque dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta immune da vizi logici e giuridici, evidenziando in particolare che l'imputato aveva ammesso l'addebito in sede di convalida dell'arresto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato solo nel fatto come fattispecie contestata; non è oggetto di specifica interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La mancanza di taluni elementi istruttori, come riprese video o testimoni diretti, non impone di per sé l'annullamento della sentenza quando la condanna sia sorretta da altri elementi probatori e da una motivazione congrua.
  • L'ammissione dell'addebito resa dall'imputato in sede procedimentale può costituire un elemento valorizzabile dal giudice di merito nel fondare il convincimento di colpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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