Cassazione Penale, Ordinanza n. 29245/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di bancarotta per distrazione. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e gli altri due non fondati, osservando che in appello non risultava una specifica richiesta di attenuanti generiche e di sospensione condizionale, sicché la Corte territoriale non aveva l'onere di motivarne il mancato riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul dolo specifico, perché la sentenza impugnata conteneva un'adeguata motivazione sulla configurabilità dell'elemento soggettivo; ha inoltre escluso vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad attenuanti generiche e sospensione condizionale, poiché tali benefici non erano stati specificamente richiesti in appello e quindi il giudice di secondo grado non era tenuto a pronunciarsi espressamente sulla loro mancata concessione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza rivalutazione delle acquisizioni processuali.
Richiamato implicitamente nel riferimento al controllo sulla motivazione, limitato alla tenuta logica del discorso giustificativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è proponibile solo nei limiti del controllo sulla presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di nuova verifica della corrispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
- Le censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena non impongono una motivazione specifica del giudice di appello se tali benefici non sono stati espressamente richiesti nei motivi di gravame.
- La mancata deduzione specifica in appello di un punto della decisione esonera il giudice di secondo grado dall'onere di pronunciarsi su quel punto in senso espresso, con conseguente infondatezza della doglianza proposta per la prima volta in cassazione.
- Quando la sentenza impugnata fornisce una motivazione adeguata sulla sussistenza del dolo specifico, la relativa doglianza in cassazione è manifestamente infondata se tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29213/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29214/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29242/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29244/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29247/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →