Cassazione Penale, Ordinanza n. 29213/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento per il delitto di minaccia, la parte civile impugnava la sentenza con cui il Giudice di pace aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. I motivi dedotti erano tre: (1) erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e vizio di motivazione, assumendo che il giudice avesse escluso indebitamente la natura minacciosa delle frasi pronunciate dall'imputato valorizzando solo il contesto conflittuale, senza considerare che la persona offesa sarebbe stata costretta a cambiare dimora per il comportamento dell'imputato; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di valutare correttamente le testimonianze dibattimentali di chi aveva assistito o udito le frasi e le dichiarazioni della parte civile; (3) vizio di motivazione per asserita contraddittorietà della decisione, poiché il giudice avrebbe dapprima qualificato le espressioni come minacciose e poi come meramente ingiuriose.
La decisione
La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, ma rileva che, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, la parte civile è legittimata ad appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace anche per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa. Di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, contenendo anche una censura di vizio motivazionale, viene qualificato come appello ex art. 569 c.p.p. e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Catania per il giudizio di appello.
Norme richiamate
norma applicata dal giudice di pace per pronunciare l'assoluzione dell'imputato
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
titolo dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge, vizi processuali e vizio di motivazione
norma incriminatrice della minaccia, richiamata per contestare l'erronea esclusione della natura minacciosa delle frasi
norma sulla valutazione della prova, richiamata per dedurre l'erroneo apprezzamento delle testimonianze
il ricorso per cassazione immediato si converte in appello quando contiene anche una censura ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa riguarda solo imputato e pubblico ministero, non la parte civile
consente alla parte civile di proporre appello ai soli effetti civili contro qualsiasi sentenza di proscioglimento
Massime di principio
- La parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, anche quando il reato sia punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
- L'inappellabilità prevista per le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa opera solo per imputato e pubblico ministero e non si estende alla parte civile.
- Se la parte civile propone ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento impugnabile con appello e deduce anche un vizio di motivazione, il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- La Corte di cassazione, rilevata l'erronea qualificazione dell'impugnazione, non decide sul merito della responsabilità penale ma dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello.
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