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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29214/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel corso del giudizio di appello, la difesa dell'imputato aveva chiesto il rinvio dell'udienza per asserito legittimo impedimento a comparire, allegando documentazione sul ruolo professionale ricoperto all'estero e sostenendo che l'attività fosse indifferibile e non delegabile. La Corte d'appello di Palermo ha però respinto la richiesta. Contro tale ordinanza dibattimentale il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione per non avere il giudice territoriale considerato la natura dell'attività svolta, la sua indifferibilità e non delegabilità, limitandosi al dato temporale dell'incardinamento del processo e al mancato preannuncio dell'impedimento. Con il secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., ha denunciato violazione di legge processuale e costituzionale in relazione agli artt. 178, 179 e 420-ter c.p.p., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che il rigetto aveva violato il diritto di difesa, il giusto processo e il diritto dell'imputato a partecipare al dibattimento, con conseguente nullità del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento non sia autonomamente impugnabile con ricorso immediato, perché l'art. 586 c.p.p. prevede che le ordinanze emesse nel corso del dibattimento possano essere censurate soltanto unitamente all'impugnazione contro la sentenza. Ha inoltre osservato che il provvedimento ha natura meramente interlocutoria, è sempre modificabile o revocabile nel corso del procedimento e non ha contenuto decisorio, sicché opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come base del primo motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Richiamato come base del secondo motivo per violazione di legge processuale e costituzionale.

  • art. 178 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione alla nullità del provvedimento per lesione del diritto di difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione alla nullità del provvedimento.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Invocato dalla difesa come norma sul legittimo impedimento dell'imputato a comparire.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale del diritto dell'accusato a partecipare al processo.

  • art. 586 c.p.p.

    È la norma decisiva: l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel dibattimento è proponibile solo con l'impugnazione avverso la sentenza, a pena di inammissibilità; esclude quindi il ricorso autonomo contro l'ordinanza sul rinvio per impedimento.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per escludere l'equiparazione del provvedimento impugnato alle sentenze o ai provvedimenti in materia di libertà personale, che consentono impugnazione diretta.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicata come base procedurale per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le ordinanze dibattimentali prive di contenuto decisorio e aventi natura interlocutoria non sono autonomamente impugnabili quando l'ordinamento prevede che la loro censura avvenga soltanto unitamente all'impugnazione della sentenza.
  • Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce di proporre ricorsi non espressamente previsti dalla legge, anche quando la parte deduca violazioni del diritto di difesa o del giusto processo.
  • Il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, se contenuto in un'ordinanza dibattimentale, non integra di per sé un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione.
  • La mera allegazione di un impedimento soggettivamente rilevante non consente di superare il limite processuale dell'impugnabilità autonoma del provvedimento, se la legge ne differisce la censura alla decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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