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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30433/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un’esecuzione forzata immobiliare, il giudice dell’esecuzione aveva approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate, includendovi anche creditori intervenuti dopo l’udienza fissata per l’approvazione del progetto. Il debitore esecutato propose opposizione ex art. 618, comma 2, c.p.c., sostenendo l’illegittimità dell’inclusione di tali creditori perché tardivamente intervenuti ai sensi dell’art. 596 c.p.c. Il Tribunale riconobbe l’illegittimità del progetto per la tardività degli interventi, ma dichiarò cessata la materia del contendere poiché, dopo l’approvazione, i mandati di pagamento erano stati emessi e le somme riscosse, ritenendo impossibile il ripristino dello status quo ante. In cassazione il debitore denunciò la violazione dell’art. 618 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e annullare il provvedimento impugnato, poiché la chiusura del processo esecutivo non impedisce la prosecuzione dell’opposizione. La società resistente propose ricorso incidentale deducendo, da un lato, l’improcedibilità del giudizio di merito per tardivo deposito della causa dopo l’iscrizione a ruolo e, dall’altro, l’erroneità della sentenza nel non considerare la natura privilegiata di alcuni crediti soddisfatti in sede di distribuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché, a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, la notificazione ai litisconsorti pretermessi era stata eseguita tempestivamente ma la prova dell’avvenuta integrazione era stata depositata oltre il termine di venti giorni dalla scadenza assegnata, con conseguente violazione dell’art. 371-bis c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché proposto tardivamente oltre il termine lungo di impugnazione; la Corte ha precisato che l’inefficacia discende da un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento e non dall’art. 334 c.p.c. Nel merito non è stata quindi esaminata la censura sulla cessazione della materia del contendere né quelle del ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti della sola resistente costituita; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 618 c.p.c.

    regola il giudizio di opposizione agli atti esecutivi; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso principale è improcedibile.

  • art. 596 c.p.c.

    l’inclusione in distribuzione di creditori intervenuti dopo l’udienza di approvazione è stata ritenuta, nel merito dal giudice di primo grado, illegittima e i relativi interventi tardivi inammissibili.

  • art. 617 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente a sostegno dell’idea che l’opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta possa proseguire anche dopo la chiusura dell’esecuzione.

  • art. 163-bis c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività/procedibilità del giudizio di merito.

  • art. 165 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione ai termini di costituzione e iscrizione a ruolo.

  • art. 512 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di distribuzione e controversie distributive.

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sui criteri di distribuzione delle spese della procedura esecutiva.

  • art. 2770 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la natura privilegiata di alcuni crediti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge nel ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità del procedimento nel ricorso incidentale.

  • art. 371-bis c.p.c.

    la sua violazione è posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per tardivo deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio e della relativa documentazione.

  • art. 327 c.p.c.

    è il termine lungo oltre il quale il ricorso incidentale è stato notificato, con conseguente tardività.

  • art. 334 c.p.c.

    la Corte esclude che l’inefficacia dell’impugnazione incidentale derivi direttamente dalla disciplina codicistica modificata e ne limita l’operatività al testo vigente ratione temporis, richiamando invece una ratio logico-sistematica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinando la trattazione in camera di consiglio, ha consentito il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’adunanza.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente in primo grado per la domanda di condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi, la tempestiva notificazione dell’atto non basta: il relativo deposito in cancelleria deve avvenire entro il termine perentorio assegnato, altrimenti il ricorso è improcedibile.
  • L’improcedibilità del ricorso principale travolge l’utilità pratica dell’impugnazione incidentale tardiva, che può essere dichiarata inefficace anche fuori dall’ipotesi testuale di inammissibilità dell’impugnazione principale, se viene meno il presupposto funzionale della sua proposizione.
  • La chiusura del processo esecutivo, di per sé, non costituisce una ragione decisiva per dichiarare cessata la materia del contendere in una tempestiva opposizione agli atti esecutivi, quando il provvedimento impugnato resti astrattamente suscettibile di verifica di legittimità; tuttavia, tale principio non viene esaminato nel merito se il ricorso è processualmente improcedibile.
  • In materia di distribuzione del ricavato dell’esecuzione forzata, la partecipazione di creditori intervenuti dopo l’udienza fissata per l’approvazione del progetto può essere ritenuta inammissibile e il progetto di riparto illegittimo, ma la relativa questione resta assorbita se il giudizio di legittimità è definito in rito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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