Cassazione Civile, Ordinanza n. 25104/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice indicato)
La controversia
Gli eredi di una persona deceduta proponevano opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contro un atto di precetto notificato da una società per il pagamento di euro 5.282,15, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendosi incompetente per valore, indicava come competente il Giudice di pace dello stesso circondario. Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di pace, quest'ultimo sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli, dichiarava la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e ordinava la riassunzione dinanzi al Tribunale, ritenendo sussistente una competenza per materia del Tribunale in ragione della questione relativa alla rinuncia all'eredità del dante causa, ritenuta inopponibile dalla società procedente. Il Tribunale, nuovamente investito della causa, riteneva invece che si trattasse di opposizione a precetto soggetta alla regola di competenza dell'art. 615, primo comma, c.p.c., senza una competenza funzionale del Tribunale per la materia ereditaria in senso lato, e chiedeva d'ufficio il regolamento di competenza, sospendendo il processo. La Corte di cassazione doveva stabilire se tale regolamento d'ufficio fosse ammissibile dopo che il primo giudice aveva declinato la competenza per valore e il giudice della riassunzione aveva negato la propria competenza per materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Tribunale. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite e successivamente ribadito, ha rilevato che il regolamento d'ufficio non è ammissibile quando il primo giudice declina la competenza indicando un giudice competente per materia e il secondo giudice, adito in riassunzione, nega invece la competenza per materia ritenendo applicabile soltanto il criterio del valore o del territorio derogabile. In tale situazione non esiste, in concreto, un giudice competente per materia o per territorio inderogabile e l'eventuale accoglimento del regolamento produrrebbe sostanzialmente un regolamento d'ufficio per ragione di valore, non consentito dall'ordinamento. Nel caso concreto, inoltre, il Giudice di pace aveva declinato la competenza per ragione di valore, ritenendo la causa di valore indeterminato, così precludendo un'ulteriore statuizione sulla competenza e determinando il radicamento della competenza del Tribunale. La Corte ha disposto nulla sulle spese della fase di regolamento, non essendovi una parte cui imputare la soccombenza.
Norme richiamate
art. 615, comma 1, c.p.c.
opposizione all'esecuzione prima che sia iniziata l'esecuzione
La controversia è qualificata come opposizione a precetto e la relativa competenza è ricondotta alla disciplina prevista da questa disposizione.
art. 295 c.p.c.
sospensione necessaria del processo
Il Giudice di pace aveva disposto la sospensione del giudizio ritenendo sussistente una causa pregiudicante; il Tribunale ha escluso che vi fosse altro giudizio pendente pregiudicante.
art. 49, comma 2, c.p.c.
regolamento di competenza d'ufficio
La Corte ha evidenziato che l'accoglimento del regolamento, nella situazione esaminata, avrebbe prodotto sostanzialmente un regolamento d'ufficio per ragione di valore, non consentito dall'ordinamento.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice declina la competenza indicando un giudice competente per materia e il secondo giudice, adito in riassunzione, nega la propria competenza per materia ritenendo che la controversia sia regolata soltanto dal criterio del valore o del territorio derogabile, poiché in tal caso non vi è un giudice competente per materia o per territorio inderogabile e l'eventuale regolamento si risolverebbe sostanzialmente in un regolamento d'ufficio ratione valoris o ratione loci non ammesso.
- Quando il giudice della riassunzione declina la competenza per ragione di valore, ritenendo la causa di valore indeterminato, tale decisione preclude un'ulteriore statuizione sulla competenza e determina il radicamento della competenza presso l'altro giudice già investito della controversia.
- Per un'opposizione a precetto si applica la regola di competenza prevista dall'art. 615, primo comma, c.p.c.; la mera presenza di questioni riguardanti la rinuncia all'eredità non determina, di per sé, una competenza funzionale del Tribunale per materia ereditaria in senso lato.
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