Cassazione Penale, Ordinanza n. 18515/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre decisioni irrevocabili tutte relative a reati in materia di stupefacenti. In ricorso ha denunciato violazioni di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., sostenendo che il diniego della continuazione fosse fondato su motivazione mancante, illogica e contraddittoria e che non fossero stati adeguatamente valorizzati la sostanziale omogeneità dei fatti, le simili modalità esecutive e la medesima area territoriale di commissione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità. La doglianza difensiva mirava in sostanza a una rivalutazione del merito fattuale, incompatibile con il giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per chiedere l'unificazione sotto il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili in sede esecutiva
richiamato quale parametro sostanziale del vincolo della continuazione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
dedotto come parametro dei vizi di violazione di legge e di motivazione del provvedimento impugnato
richiamato con riferimento a due delle sentenze irrevocabili definite con applicazione della pena su richiesta
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di reato per cui risultavano le condanne poste a base della richiesta di continuazione
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un'ordinanza resa in sede esecutiva sulla richiesta di applicazione della continuazione, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare il merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice dell'esecuzione, se questa è sorretta da motivazione logica e coerente.
- La deduzione di omogeneità dei fatti, similitudine delle modalità esecutive e contesto territoriale comune non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento della continuazione, quando il giudice di merito abbia valutato in modo puntuale la genesi e le caratteristiche dei singoli episodi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come vizi di legge o di motivazione, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale e delle argomentazioni del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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