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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14614/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato tutte le domande proposte in via principale e subordinata: riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura, apposta in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato e riportava la data del mandato, successiva al deposito del provvedimento, ma il difensore aveva autenticato soltanto la firma del conferente senza certificare espressamente che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La Corte richiama il requisito di specialità previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, secondo cui la procura deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la relativa certificazione del difensore; richiamata anche la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto conforme a Costituzione tale disciplina, il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di valida certificazione della data della procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione nei procedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 non fosse conforme al requisito legale, perché il difensore non aveva certificato espressamente la posteriorità della data del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad autenticare la sottoscrizione del ricorrente. In assenza di difese svolte dal Ministero, la Corte ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese di lite. È stato dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    Il difensore deve certificare la data di rilascio della procura, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.

    La disposizione introduce, per il ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti in materia di protezione internazionale, un requisito speciale di validità della procura: non basta l'autenticazione della firma, ma occorre anche la certificazione espressa della posteriorità della data del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, prevede un requisito ulteriore e speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con il principio di eguaglianza il requisito speciale di certificazione della data della procura.

  • art. 10 Cost.

    La disciplina è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali evocati in relazione alla protezione internazionale.

  • art. 24 Cost.

    Il requisito speciale della procura non è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina è stata ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    La norma è stata scrutinata in rapporto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e dalla CEDU, senza esito di incostituzionalità.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati come parametri sovranazionali rispetto ai quali la disciplina interna è stata ritenuta compatibile.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati come parametri sovranazionali evocati nel giudizio di costituzionalità, senza contrasto rilevato.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati come parametri convenzionali di riferimento, rispetto ai quali la disciplina è stata ritenuta conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: il difensore deve certificare espressamente che la data di rilascio del mandato è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • L'autenticazione della sola sottoscrizione del conferente non è sufficiente quando la legge richiede anche la certificazione della data della procura; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 deroga alla regola generale della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c. e va applicata in modo rigoroso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non ha svolto difese, non occorre provvedere sulle spese processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàInterposizione fittizia

Testo integrale

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