Cassazione Penale, Sentenza n. 45659/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo: (1) errata qualificazione giuridica del fatto (si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 316-ter c.p. e non dell'art. 640-bis c.p.), con richiamo alle Sezioni Unite del 2017 e alla nozione di "erogazioni pubbliche"; (2) insufficienza della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) - in particolare contestando la valutazione sull'uso dell'alloggio di servizio, sulla percezione e restituzione dei rimborsi; (3) vizio nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento del ravvedimento post delictum (restituzione e rifiuto di somme depositate). La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (in particolare il secondo motivo relativo all'elemento soggettivo non è manifestamente infondato) e ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha altresì esaminato i criteri per dichiarare un ricorso manifestamente inammissibile, escludendo tale caratterizzazione nel caso concreto e valutando l'applicabilità delle sospensioni speciali della prescrizione (anche quelle connesse all'emergenza COVID) nel calcolo del termine prescrizionale.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen. (frode in erogazioni pubbliche)
La qualificazione del fatto come frode in erogazioni pubbliche era contestata dalla difesa; la Corte di cassazione non ha risolto il contrasto di merito sulla qualificazione perché ha disposto l'annullamento per prescrizione, ma ha preso atto che la questione era sufficientemente non manifestamente infondata da rendere ammissibile il ricorso.
La difesa sosteneva che la fattispecie fosse quella prevista dall'art. 316-ter; la Corte non ha consacrato tale riclassificazione nel dispositivo perché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, ma ha considerato la questione rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
La Corte ha richiamato i limiti di applicazione della sospensione speciale della prescrizione prevista per l'emergenza COVID, precisando che nel calcolo del termine prescrizionale vanno considerate le sospensioni pertinenti (nel caso specifico 64 giorni per il periodo COVID e 224 giorni per altri differimenti), ma che, anche imputando dette sospensioni, la prescrizione si è comunque compiuta.
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso è inammissibile se caratterizzato da manifesta infondatezza (censure evidentemente inconsistenti o contraddette dagli atti), ma ha anche chiarito i limiti di tale declaratoria: il giudice di legittimità deve verificare se i motivi prospettino inosservanza o erronea applicazione di norme o deducano vizi di motivazione non manifestamente privi di rilievo. Nel caso concreto ha ritenuto che il secondo motivo non fosse manifestamente infondato.
Massime di principio
- Quando si contesta la qualificazione del reato tra fattispecie "di erogazioni pubbliche" e altre fattispecie affini, occorre analizzare se l'importo e la natura dell'agevolazione rientrino nella nozione di "erogazione pubblica" prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza; se la questione è non manifestamente infondata può rendere ammissibile il ricorso in Cassazione.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiede una motivazione chiara che colleghi gli atti materiali alla volontà ingannatoria: valutazioni conflittuali dei fatti tra primo e secondo grado possono costituire motivo non manifestamente infondato per la Cassazione e quindi non determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La restituzione delle somme e il rifiuto di importi depositati possono influire sulla valutazione delle circostanze attenuanti o del ravvedimento, ma non impediscono automaticamente la responsabilità penale né la punibilità; la loro incidenza dipende dalla valutazione complessiva del comportamento e del pregiudizio patrimoniale.
- La prescrizione può estinguere il reato anche in sede di impugnazione; la presentazione del ricorso e la sua ammissibilità incidono sul decorso della prescrizione: un ricorso non dichiarato radicalmente inammissibile prosegue il rapporto processuale e mantiene il termine prescrizionale in corso fino alla sua definizione.
- Le sospensioni straordinarie (es. per COVID) devono essere computate con attenzione nel calcolo del termine prescrizionale, ma non garantiscono automaticamente la conservazione del reato se, anche considerando tali sospensioni, il termine è decorso.
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