Cassazione Civile, Ordinanza n. 26545/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore pubblico)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi nei confronti del debitore originario, definito con ordinanza di assegnazione. Successivamente, ricevuto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa all'ordinanza, aveva pagato tale imposta e poi domandato al debitore originario la ripetizione di quanto versato. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e il Tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo che tali spese dovessero essere soddisfatte nell'ambito della procedura esecutiva, nei limiti della capienza, in forza dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva: (1) violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986, 91 e 95 c.p.c., sostenendo che l'imposta di registro fosse legata alla soccombenza e quindi a carico dell'originario debitore, distinta dalle spese della procedura coattiva; (2) ulteriore violazione delle medesime norme per non avere il Tribunale considerato che la spesa fiscale era estranea al debito del terzo; (3) vizio di motivazione per omessa specifica pronuncia sulle deduzioni svolte. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e il terzo infondato, osservando che le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono necessarie e inerenti alla procedura esecutiva, e che il creditore aveva già ottenuto soddisfazione in sede esecutiva nei limiti del credito assegnato; ne deriva il difetto di interesse a munirsi di un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario per recuperare quelle somme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre chiarito che, nell'espropriazione presso terzi, le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, ove necessarie e documentate, si considerano comprese nelle spese di esecuzione e possono essere soddisfatte nei limiti del credito assegnato e della capienza del ricavato. Per questo il creditore procedente non ha interesse a ottenere un secondo titolo esecutivo nei confronti del debitore originario per le medesime spese, essendo già stata data soddisfazione in sede esecutiva. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, nel liquidare e distribuire somme o crediti pignorati, compie accertamenti strumentali alla soddisfazione coattiva; le spese insoddisfatte restano irripetibili. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e può ricomprendere, oltre al credito assegnato, anche le spese necessarie per la sua concreta attuazione, come l'imposta di registro, nei limiti della capienza e salvo diversa espressa statuizione.
Le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono trattate come spese dell'esecuzione e, se liquidate o comunque inerenti all'esecuzione, possono essere soddisfatte nel relativo procedimento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la regola della soccombenza e l'addebitabilità delle spese al debitore originario; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dal ricorrente in relazione all'imposta di registro; la Corte ritiene però che, nel contesto dell'esecuzione presso terzi, l'imposta rientri tra le spese necessarie per l'attuazione del provvedimento di assegnazione.
Le censure sono dichiarate inammissibili perché contrastano con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
La decisione è resa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo anche per le spese necessarie alla sua concreta attuazione, tra cui l'imposta di registro, pure se non espressamente menzionata nel provvedimento, salvo che vi sia una statuizione contraria non contestata.
- Le spese di esecuzione, quando liquidate o comunque inerenti al procedimento esecutivo, devono trovare soddisfazione nel perimetro della procedura e nei limiti della capienza del credito o del ricavato; se restano insoddisfatte, non sono ripetibili mediante un autonomo titolo contro il debitore originario.
- Il creditore procedente che abbia già conseguito soddisfazione in sede esecutiva non ha interesse ad agire per ottenere un ulteriore titolo esecutivo per le medesime spese contro il debitore originario.
- In tema di esecuzione presso terzi, la pretesa relativa alle spese necessarie all'attuazione dell'ordinanza di assegnazione può essere fatta valere anche successivamente nei confronti del terzo assegnato, entro il limite dell'importo assegnato e secondo il medesimo titolo esecutivo.
- Le censure di legittimità che si pongano in contrasto con un orientamento consolidato della Corte possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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