Cassazione Civile, Ordinanza n. 17856/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di un cittadino della Guinea Bissau diretta ad ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura, redatta in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola formula "E' Autentica" è stata ritenuta insufficiente. La Corte richiama l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 fornita dalle Sezioni Unite, secondo cui, per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la relativa certificazione da parte del difensore. Viene richiamata anche la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto della norma con Costituzione, CEDU, Carta UE e direttiva 2013/32/UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale non era conforme al requisito di specialità richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: mancava la certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura, necessaria a dimostrare che essa fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non sono state liquidate spese processuali, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
procura speciale per il ricorso per cassazione; requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; certificazione della data da parte del difensore
per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione
costituiscono il parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di validità della procura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
evocati come parametri costituzionali rispetto ai quali è stata esclusa l'illegittimità della disciplina
art. 28 e art. 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
richiamati nel controllo di compatibilità europea della norma
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati nel controllo di compatibilità europea della norma
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel controllo di compatibilità convenzionale della norma
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se reca la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore ne certifica espressamente la posteriorità, oltre ad autenticare la firma del conferente.
- La mera autenticazione della sottoscrizione del ricorrente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura quando la norma speciale richiede anche l'attestazione della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- Il difetto del requisito speciale della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che il giudice possa esaminare i motivi di merito.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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