Cassazione Civile, Ordinanza n. 33933/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, travolgendo anche la decisione di primo grado, e ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'opposizione all'esecuzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la peculiarità della vicenda, caratterizzata dall'uso di un rimedio processuale inammissibile contro un atto del pari illegittimamente formato.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
In un giudizio possessorio il tribunale aveva ordinato la rimozione di alcune opere realizzate su un fondo. Le destinatarie del provvedimento avevano poi avviato una procedura ex art. 612 c.p.c. per ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, ritenendo il comando solo parzialmente adempiuto. La destinataria dell'ordine aveva reagito con opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere integralmente eseguito il provvedimento e contestando anche la scelta del rimedio processuale, perché a suo dire la controparte avrebbe dovuto promuovere un ordinario giudizio di cognizione e non una procedura esecutiva. Con il ricorso per cassazione la stessa parte ha dedotto: 1) violazione dell'art. 612 c.p.c., per avere il giudice ritenuto ammissibile la procedura esecutiva; 2) violazione degli artt. 615, 487 e 176 c.p.c., sostenendo che l'estinzione della procedura ex art. 612, già dichiarata dal giudice dell'esecuzione per intervenuto adempimento, avrebbe reso inammissibile l'opposizione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'opposizione era inammissibile ab origine, poiché il provvedimento possessorio non si esegue in via forzata ma si attua nel medesimo giudizio ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.; di conseguenza, era inammissibile sia l'attivazione del procedimento ex art. 612 c.p.c. sia l'opposizione esecutiva proposta contro di esso.
Norme richiamate
richiamato quale base del provvedimento possessorio di reintegrazione.
richiamato quale base del provvedimento possessorio oggetto di attuazione.
non è il mezzo corretto per dare attuazione a un interdetto possessorio; la sua proposizione è inammissibile quando si pretende di eseguire forzatamente un provvedimento che deve invece essere attuato nel medesimo giudizio ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.
l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se rivolta contro una pretesa esecuzione forzata fondata su un interdetto possessorio, poiché le contestazioni devono essere fatte valere davanti al giudice del possessorio.
le opposizioni agli atti esecutivi non sono esperibili contro iniziative esecutive illegittime riferite all'attuazione di un provvedimento possessorio.
termine per il controricorso, dichiarato non rispettato; non si applica la sospensione feriale nel caso delle opposizioni esecutive.
richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo rispetto alla soluzione adottata dalla Corte.
richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo rispetto alla soluzione adottata dalla Corte.
costituisce il canale esclusivo di attuazione del provvedimento cautelare/possessorio, con competenza funzionale inderogabile del giudice che ha emesso il provvedimento; le contestazioni vanno rivolte a quel giudice.
richiamato quale norma che rinvia all'art. 669 duodecies per l'attuazione dei provvedimenti possessori.
la condanna per responsabilità aggravata era stata annullata in appello; la cassazione non si sofferma su tale profilo perché la decisione viene travolta per l'inammissibilità originaria dell'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della cassazione senza rinvio.
Massime di principio
- Il provvedimento possessario interinale non si 'esegue' nelle forme dell'esecuzione forzata, ma si 'attua' nel medesimo procedimento e secondo le modalità stabilite dal giudice che lo ha emesso, in base all'art. 669 duodecies c.p.c.
- La proposizione di un precetto o di un ricorso ex art. 612 c.p.c. per dare attuazione a un interdetto possessorio è priva di base normativa e determina l'inammissibilità delle contestazioni formulate con opposizione esecutiva.
- Le doglianze relative alla legittimità o alle modalità dell'attuazione di un provvedimento possessorio devono essere dedotte esclusivamente davanti al giudice del procedimento cautelare/possessorio, cui spetta la competenza funzionale inderogabile.
- Solo quando il titolo esecutivo sia una sentenza di merito che abbia confermato e assorbito il precedente provvedimento interinale è possibile procedere in via esecutiva ordinaria, ma sulla base della sentenza e non dell'interdetto.
- L'indisponibilità delle forme di attuazione del provvedimento possessorio esclude che la parte beneficiaria possa scegliere liberamente il modello dell'esecuzione forzata e rende non esperibili le opposizioni esecutive contro iniziative illegittime di tal fatta.
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