Cassazione Civile, Ordinanza n. 27650/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente addetto all'ufficio tecnico di un aeroporto, formalmente inquadrato in una qualifica contrattuale inferiore, sosteneva di aver svolto in modo continuativo e prevalente mansioni di fatto superiori, diverse e più qualificate, tali da integrare la categoria di quadro o comunque una qualifica superiore rispetto a quella attribuita. In particolare, valorizzava gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ritenuti espressione di alta professionalità, autonomia decisionale e specifiche abilitazioni. Chiedeva quindi il riconoscimento del superiore inquadramento con decorrenza indicata in ricorso, le relative differenze retributive e il risarcimento del danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato i compiti svolti e avesse ritenuto che le mansioni di coordinatore per la sicurezza fossero prive di discrezionalità e autonomia, mentre egli assumeva che implicassero valutazioni tecniche e responsabilità incompatibili con l'inquadramento inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e di contratto collettivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sull'effettivo contenuto professionale delle mansioni svolte, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso il riesame della quaestio facti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, al versamento dell'ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme di interpretazione contrattuale, ma senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel provvedimento.
Invocati come criteri di interpretazione del contratto collettivo e delle declaratorie di inquadramento, ma la Corte non entra nel merito interpretativo perché reputa le censure inammissibili.
Richiamato per sostenere il diritto alle mansioni superiori e al corrispondente inquadramento/differenze retributive; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che il motivo sollecita un inammissibile riesame dei fatti.
La doglianza è formalmente incardinata sul vizio di violazione di legge, ma la Corte osserva che essa in concreto tende a una rivalutazione del merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, è precluso il riesame della quaestio facti.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma modificativa del regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazioni di legge o di contratto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze fattuali e del contenuto concreto delle mansioni svolte.
- La verifica dell'effettiva prevalenza, continuità e qualità professionale delle mansioni ai fini dell'inquadramento superiore è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In presenza di "doppia conforme", il riesame della quaestio facti è precluso, salvo deduzione nei limiti consentiti da specifici vizi processuali o motivazionali che non si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito.
- L'invocazione di norme sull'interpretazione contrattuale e sull'adibizione a mansioni superiori non consente di superare il limite del giudizio di legittimità quando la critica investe esclusivamente l'apprezzamento della discrezionalità, autonomia e responsabilità concretamente esercitate dal lavoratore.
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