Cassazione Penale, Sentenza n. 6807/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Roma sostendo che i giudici di merito hanno travisato le prove e omesso la motivazione relativa alla colpa specifica contestata: la violazione dell'art. 40, comma 10, lett. a) del Codice della Strada (divieto di sosta dove i margini della carreggiata sono delimitati da striscia continua). Il PG ha rilevato che la Corte di appello ha valutato solo che altri veicoli avevano evitato l'autocarro in sosta e che l'ostacolo era "solo ingombrante", senza esaminare se la sosta vietata avesse concretizzato il rischio specifico che la norma intende prevenire e senza valutare adeguatamente il nesso di causalità tra la violazione e l'investimento mortale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi riguardanti la carenza di motivazione sul nesso di causalità (secondo e terzo motivo), ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice di rinvio dovrà valutare tutte le regole cautelari violate (compresa l'art. 40, comma 10 lett. a) cod. strada) e decidere sul nesso di causalità; in caso di accertamento positivo potrà anche valutare la prevedibilità o meno della condotta della vittima (principio di affidamento).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale con colpa e richiede l'accertamento dell'elemento di colpa specifica e del nesso di causalità tra la violazione di norme della circolazione e l'evento mortale.
art. 40, comma 10, lett. a) Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)
Vieta la sosta in corrispondenza di tratti di carreggiata i cui margini sono delimitati da striscia continua; finalità cautelare: evitare ingombro della carreggiata e rischi per la circolazione. La sua violazione può costituire colpa specifica rilevante ai fini del nesso causale.
Regole generali di sosta e fermata; la Corte di appello aveva esaminato la correlazione tra violazione di questa norma e l'evento ma non ha valutato congiuntamente l'altra disposizione (art. 40, comma 10 lett. a)).
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea applicazione della legge). La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi a carenza e travisamento della motivazione.
Disciplina il nesso di causalità e la possibilità che la violazione di norme cautelari sia rilevante ai fini della responsabilità penale quando costituisce causa dell'evento.
Richiamato nell'analisi combinata con le altre norme per la valutazione dell'incidenza delle violazioni della disciplina della circolazione sulla dinamica del sinistro.
Massime di principio
- La violazione di norme cautelari della circolazione (es. divieto di sosta su carreggiata delimitata da striscia continua) può integrare la colpa specifica rilevante ai fini dell'art. 589-bis se è dimostrabile il nesso di causalità con l'evento.
- Non è necessario che la sosta ostruisca totalmente la corsia: anche un ingombro parziale può realizzare il rischio specifico che la norma intende evitare e pertanto concorrere causalmente all'evento.
- Il giudice deve valutare tutte le norme violate e motivare esplicitamente sul rapporto causale; l'omissione di tale valutazione configura vizio di motivazione suscettibile di annullamento in Cassazione.
- Il principio di affidamento nel corretto comportamento altrui può escludere responsabilità solo se la condotta della vittima fosse del tutto imprevedibile, irrazionale o volontariamente autolesiva; tale valutazione riguarda l'elemento soggettivo e deve essere specificamente motivata.
- In sede di rinvio il giudice dovrà valutare il nesso di causalità tra violazioni delle regole cautelari e l'evento e, se accerta il nesso, potrà esaminare la prevedibilità della condotta della vittima per determinare l'incidenza sulla responsabilità.
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