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Sentenza

Sentenza n. 4391/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, n. 76 del 20 gennaio 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro ordinanze di demolizione, dinieghi di permessi di costruire in sanatoria, diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica, parere della Soprintendenza e individuazione dell’area come boschiva nel piano paesaggistico regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava un manufatto parzialmente realizzato in area qualificata come boschiva e sottoposta a vincolo paesaggistico. Il ricorrente aveva impugnato in primo grado le ordinanze di demolizione, i dinieghi di sanatoria edilizia e di accertamento della compatibilità paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza e la previsione del piano paesaggistico regionale relativa alla qualificazione dell’area come boschiva. Aveva dedotto violazione degli artt. 142, 146, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 e dell’art. 3 della l.r. Piemonte n. 4/2009, nonché travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto o erroneità della motivazione. In appello ha contestato, con il primo motivo, la qualificazione dell’area come boschiva e l’attendibilità della verificazione disposta dal TAR, sostenendo che l’assenza di vegetazione escludesse il vincolo, che il vincolo fosse intervenuto solo successivamente e che il verificatore fosse incompetente perché non agronomo. Ha inoltre invocato la funzione del manufatto rispetto alla Via Francigena. Con il secondo motivo ha contestato il diniego di compatibilità paesaggistica, sostenendo che l’opera consistesse soltanto in murature e pilastri, fosse pertinenziale e di modesto impatto, non producesse superficie utile e fosse assimilabile a una pavimentazione. Ha dedotto anche un contrasto tra le valutazioni comunali e quelle della Soprintendenza.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità fondata sulla sopravvenuta acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, affermando che una sentenza di primo grado esecutiva, ma potenzialmente riformabile, non può paralizzare definitivamente la tutela giurisdizionale; la situazione di fatto può tuttavia incidere sugli effetti di un eventuale accoglimento. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la verificazione, svolta in contraddittorio, era esaustiva, coerente e fondata su corretti presupposti normativi. Il piano paesaggistico regionale aveva legittimamente individuato l’area come boschiva, includendo anche le radure e le superfici prive di vegetazione assimilate al bosco dalla normativa regionale e statale. La qualificazione dell’area come boschiva risultava inoltre dalla tavola P2 del piano. Il piano ha natura ricognitiva quanto all’esistenza delle caratteristiche legali del bosco, ma la sua concreta individuazione e delimitazione hanno valenza costitutiva del vincolo per l’area perimetrata. Di conseguenza, non era necessario un nuovo accertamento fattuale della natura boschiva per ogni singola istanza di compatibilità paesaggistica: la Soprintendenza doveva valutare la compatibilità dell’opera con il vincolo già individuato. Sono state ritenute irrilevanti sia la dedotta incompetenza tecnica del verificatore sia il richiamo alla funzione del manufatto lungo la Via Francigena. Il secondo motivo è stato respinto perché l’opera non consisteva soltanto in murature e pilastri, ma comprendeva un basamento in calcestruzzo armato rivestito in pietra, contornato da muri e pilastri, con una superficie ascrivibile a superficie utile e non a mera pavimentazione accessoria. La Soprintendenza, competente per la valutazione di compatibilità paesaggistica, aveva ragionevolmente qualificato l’intervento come nuovo edificio di circa 100 metri quadrati e ne aveva rilevato l’impatto sul paesaggio. Il giudice ha ritenuto tale valutazione tecnico-discrezionale non affetta da travisamenti, illogicità manifeste o irragionevolezza e quindi non sindacabile. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante in favore del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Ministero della cultura e non è stata disposta alcuna regolazione nei confronti della Regione non costituita.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La possibile acquisizione gratuita dell’immobile per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non rende inammissibile l’appello contro una sentenza di primo grado esecutiva ma potenzialmente riformabile.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    Le aree boschive e quelle assimilate al bosco sono sottoposte a vincolo paesaggistico; la tutela comprende le aree individuate secondo la disciplina statale e regionale.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La compatibilità paesaggistica dell’intervento deve essere valutata dalla Soprintendenza considerando l’impatto dell’opera sull’aspetto visivo del paesaggio.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è precluso quando l’intervento incide sul paesaggio mediante la realizzazione di superficie utile o di un nuovo organismo edilizio incompatibile con il vincolo.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    Nel quadro della disciplina applicabile, le aree forestali temporaneamente prive di copertura e le radure possono essere assimilate al bosco e tutelate come tali.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 34/2018

    La nozione di bosco può comprendere, secondo la disciplina statale e regionale, aree prive di vegetazione e radure che interrompono la continuità del bosco.

  • art. 3 l.r. Piemonte n. 4/2009

    La disciplina regionale piemontese consente di qualificare e tutelare come boschive anche radure e aree prive di vegetazione contigue al bosco; non è previsto un limite dimensionale massimo o minimo della radura.

Massime di principio

  • Quando il piano paesaggistico regionale ha individuato e perimetrato un’area avente le caratteristiche legali di bosco, tale concreta delimitazione vale a rendere operativo il vincolo paesaggistico sull’area interessata; per ogni successiva istanza non è necessario rinnovare integralmente l’accertamento fattuale della natura boschiva, dovendo l’autorità competente concentrarsi sulla compatibilità dell’opera con il vincolo.
  • La nozione di area boschiva può comprendere, secondo la disciplina statale e regionale applicabile, radure e superfici prive di vegetazione contigue al bosco; l’assenza di copertura arborea non esclude di per sé la tutela paesaggistica.
  • Le valutazioni tecniche della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti travisamenti dei fatti, palesi illogicità o manifesta irragionevolezza.
  • Ai fini dell’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, la realizzazione di un basamento strutturalmente asservito alla costruzione e di un’opera qualificabile come nuovo edificio o superficie utile non può essere trattata come mera pavimentazione accessoria, quando incida significativamente sull’aspetto visivo dei luoghi.
  • La tutela giurisdizionale in appello non può essere resa definitivamente inutilizzabile dagli effetti esecutivi di una sentenza di primo grado potenzialmente riformabile, ferma restando la possibilità che le sopravvenienze fattuali incidano sugli effetti concreti di un eventuale accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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