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Legge

L.R. Piemonte 4/2009

"Gestione e promozione economica delle foreste".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 4/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte definizioni forestali, pianificazione a più livelli (PFR, PFIT, PGF), regole per interventi selvicolturali, trasformazione del bosco, tutela di biodiversità e alberi monumentali, gestione associata, sportelli e sanzioni. Molte disposizioni economiche e sanzionatorie operano dal regolamento forestale o da provvedimenti attuativi; la parte finanziaria riguarda esercizi 2009-2011 e, per alcuni oneri, il triennio 2018-2020.

Gestione, pianificazione, tutela e promozione delle foreste piemontesi

Gestione e promozione economica delle foreste in Piemonte

La legge regionale del Piemonte detta il quadro organico per la gestione sostenibile, la tutela e la valorizzazione economica del patrimonio forestale e silvo-pastorale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio piemontese e si fonda su pianificazione, programmazione, promozione delle filiere e tutela degli ecosistemi forestali.

Principi, finalità e definizioni

La Regione riconosce le foreste come bene collettivo di valore ambientale, culturale, economico e paesaggistico, da preservare per le generazioni future. Le foreste sono inoltre considerate risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, strumento di protezione del territorio e componente essenziale per la biodiversità.

Le finalità principali sono:

  • promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
  • tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
  • sviluppare le filiere del legno e favorire l’uso del legno come materia prima rinnovabile;
  • incentivare la gestione associata;
  • migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;
  • qualificare imprese e addetti forestali;
  • sostenere ricerca, innovazione, conoscenza e consapevolezza sociale sul valore delle foreste.

Ai fini della legge, il “bosco” è definito in base a estensione minima, larghezza media e copertura vegetale, includendo anche le tartufaie controllate che rispettino la definizione. Sono assimilate a bosco le superfici soggette a rimboschimento obbligatorio e le aree temporaneamente prive di copertura per utilizzazioni, eventi naturali o incendi. Sono invece escluse, tra le altre, tartufaie coltivate, arboricoltura da legno, noccioleti, castagneti da frutto in coltura attiva o in ripristino autorizzato, frutteti, giardini e alberature stradali.

La legge disciplina anche:

  • gli alberi monumentali, con richiamo alla normativa statale e al relativo elenco regionale, vietandone abbattimento e danneggiamento salvo casi motivati e improcrastinabili;
  • l’arboricoltura da legno, intesa come coltura artificiale e reversibile finalizzata soprattutto a legname e biomassa;
  • la vivaistica forestale, comprensiva di raccolta, produzione, cessione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione forestale;
  • gli interventi selvicolturali, equiparati ai tagli colturali del Codice dei beni culturali;
  • la viabilità forestale e silvo-pastorale, rinviando alla disciplina statale e al regolamento forestale regionale.

Pianificazione e programmazione forestale

La programmazione forestale piemontese è impostata in coerenza con la strategia forestale europea e nazionale e con il d.lgs. 34/2018. La pianificazione si sviluppa su tre livelli:

  • regionale, mediante il Programma forestale regionale (PFR);
  • territoriale, mediante il Piano forestale d’indirizzo territoriale (PFIT);
  • aziendale, mediante il Piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.

La Giunta regionale approva le indicazioni tecnico-metodologiche per elaborazione, attuazione e verifica dei piani, in linea con i criteri minimi nazionali. In presenza di PFIT approvati, devono essere previste procedure semplificate per PGF e strumenti equivalenti.

Il PFR:

  • costituisce il quadro strategico della politica forestale regionale;
  • individua strategie, obiettivi, priorità, risorse e fonti di finanziamento;
  • comprende quadro conoscitivo, inventario e cartografia tematica, linee guida di politica forestale, aree di riferimento per i PFIT e metodologie di verifica;
  • è approvato dalla Giunta previo parere della commissione consiliare competente;
  • ha durata decennale, con possibili modifiche prima della scadenza.

Il PFIT:

  • è redatto per ciascuna area forestale individuata dal PFR;
  • è approvato dalla Giunta regionale;
  • non ha scadenza, ma va aggiornato almeno ogni quindici anni;
  • è coordinato da un Ufficio di Piano che garantisce la partecipazione degli enti interessati e dei portatori di interesse;
  • è presieduto dalla Regione, salvo i PFIT relativi alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, presieduti dai rispettivi enti.

Il PGF e lo strumento equivalente:

  • sono predisposti dal proprietario o dal gestore;
  • devono essere coerenti con il PFIT e con le indicazioni tecnico-metodologiche regionali;
  • possono essere redatti anche dalla Regione, e per il Verbano Cusio Ossola dalla Provincia, nei casi previsti dalla legge;
  • sono approvati dalla Giunta o dalla Provincia competente, con possibile ricorso alla conferenza di servizi;
  • l’approvazione vale come autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti;
  • hanno durata da 10 a 20 anni, con scadenza fissata nell’atto di approvazione.

Per aree protette e siti Natura 2000 valgono regole specifiche: i piani forestali devono recepire gli strumenti di pianificazione e gestione ambientale pertinenti; in assenza di idonei strumenti, i piani devono comunque garantire la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. I PFIT e i PGF che incidono sui siti Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza.

Regolamento forestale e procedure operative

Il regolamento forestale è la norma tecnica di riferimento della materia e disciplina in dettaglio:

  • definizione ed esecuzione degli interventi selvicolturali;
  • gestione dei boschi in situazioni speciali, come foreste di protezione, boschi lungo corpi idrici o reti tecnologiche, rimboschimenti e boschi da seme;
  • gestione dei boschi nelle aree protette e nei siti Natura 2000, comprese le misure di conservazione e i casi di esclusione dalla valutazione di incidenza;
  • conservazione della biodiversità forestale;
  • modalità di attuazione della procedura semplificata o autorizzatoria per gli interventi;
  • stima dei lotti boschivi e registro dei martelli forestali;
  • requisiti professionali degli operatori;
  • prevenzione e contrasto dei danni biotici e abiotici;
  • gestione dei castagneti da frutto, delle tartufaie controllate, delle formazioni non boscate e delle specie sporadiche o rare;
  • modalità di realizzazione e gestione degli impianti di arboricoltura da legno;
  • viabilità forestale e silvo-pastorale, compresa la documentazione progettuale minima;
  • pascolo nei boschi e gestione dei terreni pascolivi e cespugliati;
  • disciplina delle sanzioni amministrative e aggiornamento quinquennale dei valori economici rilevanti.

Gli interventi selvicolturali sono assoggettati, secondo la loro natura ed entità, a:

  • comunicazione semplice;
  • autorizzazione regionale;
  • altri adempimenti eventualmente previsti dal regolamento.

Sono previsti sportelli forestali presso gli uffici regionali territoriali, anche in convenzione con altri enti o soggetti istituzionali, con funzioni di informazione, assistenza tecnico-amministrativa, distribuzione modulistica e ricezione della documentazione relativa alle procedure forestali.

Patrimonio silvo-pastorale regionale e gestione attiva

Il patrimonio silvo-pastorale regionale comprende i terreni forestali e pastorali di proprietà regionale e le infrastrutture connesse. Tali beni fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e sono inseriti nell’inventario regionale.

La gestione del patrimonio è orientata a:

  • uso sociale del bosco e attività ricreative, culturali e didattiche;
  • ricerca, sperimentazione, formazione ed educazione ambientale;
  • salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell’assetto idrogeologico;
  • tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse di interesse naturalistico, culturale e storico;
  • promozione delle attività economiche locali nel settore forestale, agricolo e zootecnico.

I beni possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità indicate dalla legge. La Giunta individua la struttura regionale competente per l’amministrazione e la tenuta dell’inventario.

La Regione promuove inoltre interventi per lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, nonché per prevenire abbandono, degrado e dissesto. In caso di urgenza, pubblica utilità o motivi fitosanitari, la Giunta può approvare piani d’intervento straordinari e disporre l’occupazione temporanea di aree.

Gestione forestale associata e forme collaborative

La legge favorisce consorzi e altre forme di gestione associata del patrimonio forestale, riconoscendone il ruolo nella gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali. Tali forme svolgono anche attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza, oltre all’attuazione di piani straordinari d’intervento.

Gli incentivi regionali tengono conto in via prioritaria di:

  • sviluppo dell’uso multifunzionale delle foreste, anche tramite progetti di filiera;
  • sostenibilità economica dimostrata da strumenti di pianificazione strategica e finanziaria;
  • possesso di certificazione forestale.

Per accedere agli incentivi, le forme associative devono perseguire finalità coerenti con la legge; tale coerenza è verificata dall’ufficio regionale competente.

Le cooperative e imprese forestali iscritte all’albo regionale, con sede nel territorio della comunità montana, sono equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi del codice civile.

La legge disciplina anche una procedura di gestione provvisoria di terreni interclusi, di titolarità ignota o di proprietari irreperibili: la forma associativa può chiedere al comune la gestione temporanea; l’avviso è pubblicato per 15 giorni e, in assenza di opposizione, il comune autorizza la gestione fino a 4 anni, rinnovabile. Gli utili spettanti a proprietari non individuabili o irreperibili devono essere accantonati in un fondo speciale.

Tutela del territorio, trasformazione del bosco e compensazioni

La trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso è, in linea generale, vietata, salvo autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti secondo la disciplina paesaggistica e idrogeologica. Per i boschi con funzione di protezione diretta di abitati e infrastrutture strategiche il divieto è più rigoroso, salvo motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione deve provvedere a:

  • compensazione della superficie forestale trasformata;
  • mitigazione degli impatti sul paesaggio.

La compensazione può consistere in:

  • rimboschimenti con specie autoctone locali;
  • miglioramenti boschivi;
  • versamento in denaro;
  • modalità mista.

Non è dovuta la compensazione in alcuni casi tipizzati, tra cui:

  • trasformazioni di modesta estensione entro determinati limiti;
  • interventi finalizzati al ripristino di habitat di interesse comunitario;
  • recuperi a fini agro-pastorali in specifiche categorie forestali;
  • opere di difesa antincendio, opere pubbliche e altri interventi previsti dagli strumenti di pianificazione;
  • trasformazioni in aree di interfaccia urbano-rurale per sicurezza pubblica e prevenzione incendi, con limiti sull’edificabilità;
  • trasformazioni entro 50 metri da immobili esistenti per superfici non superiori a 2.000 mq, a precise condizioni;
  • recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico-artistico.

La Giunta disciplina anche cauzione, parametri economici e metodologie di calcolo della compensazione. Le aree boscate trasformate a uso agricolo conservano la nuova destinazione per almeno quindici anni, salvo riconversione a uso forestale o realizzazione di opere pubbliche.

Tutela degli ecosistemi forestali e difesa fitosanitaria

Sono vietati:

  • la conversione a ceduo di boschi governati a fustaia, boschi a governo misto e cedui avviati a fustaia, nonché di quelli con età superiore a quarant’anni, salve specifiche eccezioni per alcune specie;
  • il taglio raso quando non finalizzato alla rinnovazione naturale, salvo interventi per il ripristino di habitat naturali di interesse comunitario.

La Giunta regionale può autorizzare deroghe:

  • in sede di approvazione dei PGF o strumenti equivalenti, se giustificate da speciali e comprovate situazioni stazionali;
  • con singolo atto deliberativo per ragioni di pubblica incolumità, tutela degli ecosistemi o particolare interesse pubblico.

La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria, promuovendo ricerca, monitoraggio, divulgazione e lotta ai parassiti. La difesa in foresta si basa su metodi selvicolturali, biologici o integrati. In via d’urgenza e per pubblica utilità o interesse generale, la Giunta può eseguire interventi di difesa fitosanitaria o di ripristino di aree danneggiate.

Biodiversità, vivaistica forestale e centri regionali

La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del Piemonte, nel rispetto della normativa statale sui materiali forestali di moltiplicazione e sulla protezione fitosanitaria.

La Giunta regionale provvede a:

  • individuare e caratterizzare i popolamenti idonei a fornire materiale di moltiplicazione;
  • promuovere arboreti per materiali selezionati;
  • disciplinare e promuovere la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale.

È previsto un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE, che definisce anche le modalità per i popolamenti da seme, le provenienze idonee, i requisiti supplementari del materiale e l’operatività dei centri regionali.

Sono istituiti:

  • il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale;
  • il centro regionale per la castanicoltura.

Il primo è finalizzato alla produzione di materiale forestale di provenienza certificata, oltre che a educazione, sperimentazione e divulgazione. Il secondo cura conservazione, pre-moltiplicazione e controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole.

Sviluppo economico, ricerca, formazione e mercato

La legge individua come prioritarie le azioni per:

  • migliorare il patrimonio boschivo e la sua funzione protettiva;
  • aumentare boschi e arboricoltura da legno, soprattutto in pianura;
  • sviluppare le filiere del legname di pregio e della legno-energia;
  • sviluppare il mercato dei prodotti forestali;
  • migliorare le infrastrutture di servizio;
  • sostenere l’assistenza tecnica agli interventi forestali.

Ogni anno la Giunta definisce, sentito il comitato tecnico regionale, le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, assegnando le risorse tramite bandi o sostegno diretto a iniziative degli enti locali. Nella concessione degli aiuti, hanno priorità i consorzi e le altre forme di gestione forestale associata.

È istituito il fondo regionale di sviluppo forestale, destinato a finanziare gli interventi promozionali previsti dalla legge.

La Regione sostiene inoltre:

  • ricerca e sperimentazione in campo forestale;
  • divulgazione e informazione sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale;
  • formazione professionale e aggiornamento tecnico, in particolare per gli addetti delle imprese iscritte all’albo;
  • specializzazione post-universitaria per ricerca e innovazione;
  • strumenti di certificazione forestale, tracciabilità, ecolabelling e comunicazione collegata.

Albo delle imprese forestali, comitato tecnico e sistema informativo

È istituito l’albo delle imprese forestali del Piemonte, finalizzato a promuovere crescita e qualificazione professionale delle imprese. Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dal d.lgs. 34/2018.

La Giunta disciplina:

  • accesso e tenuta dell’albo;
  • requisiti di iscrizione, rinnovo, sospensione e decadenza;
  • effetti dell’iscrizione;
  • casi in cui l’iscrizione è necessaria per eseguire gli interventi selvicolturali;
  • sanzioni accessorie, tra cui la sospensione dall’albo.

Tra i criteri per sospensione o decadenza rilevano inadempienze contrattuali gravi, violazioni ambientali/forestali/del lavoro/della sicurezza e situazioni ostative previste dalla normativa contabile statale.

È istituito anche il comitato tecnico regionale per le foreste e il legno, organo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per la programmazione forestale. Esso interviene su pianificazione, selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica, tartuficoltura, commercio dei prodotti forestali, formazione, sistemazioni idraulico-forestali, ingegneria naturalistica, alpicoltura e prevenzione incendi. Il comitato dura tre anni, è nominato dalla Giunta e opera a titolo gratuito.

La Regione realizza inoltre un sistema informativo forestale regionale, integrato nel sistema informativo regionale, per coordinare e monitorare pianificazione, gestione, dati inventariali e statistici, assicurando accessibilità delle informazioni.

Vigilanza, sanzioni e regime applicativo

La vigilanza è affidata al personale regionale incaricato, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie provinciali e al personale di vigilanza delle aree protette e dei consorzi forestali, nei limiti delle rispettive competenze.

Le sanzioni amministrative coprono numerose violazioni, tra cui:

  • interventi senza comunicazione o senza autorizzazione;
  • tagli o danneggiamenti difformi dal regolamento o dalla pianificazione;
  • violazioni dei divieti di cui alla disciplina sulla trasformazione e sui tagli vietati;
  • apertura irregolare di vie di esbosco;
  • uso illecito del martello forestale;
  • trasformazioni non autorizzate del suolo forestale;
  • danni a suolo, rinnovazione, sottobosco e ceppaie;
  • abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali.

Per le imprese iscritte all’albo è prevista, per alcune violazioni, la sospensione dall’albo da 6 a 18 mesi. Le sanzioni sono raddoppiate nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette. Il pagamento della sanzione non esonera dagli obblighi di sanatoria, compensazione e, se necessario, ripristino ambientale.

I proventi delle compensazioni ambientali, delle sanzioni e della gestione del patrimonio forestale confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale.

Norme finali, transitorie e finanziarie

La legge modifica varie disposizioni regionali preesistenti in materia di vincolo idrogeologico, alberi monumentali e fauna selvatica, e abroga numerose norme anteriori in materia forestale. Restano salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate.

Le domande di autorizzazione per la trasformazione del bosco seguono il nuovo procedimento solo per le istanze presentate dopo la pubblicazione del relativo provvedimento attuativo. Fino all’entrata in vigore del regolamento forestale continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti; restano validi fino a scadenza i piani e i programmi già adottati.

Le sanzioni più rilevanti diventano operative in momenti differenziati:

  • molte dal giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento forestale;
  • la sanzione per mancata comunicazione dal 1° settembre 2011;
  • una sanzione relativa alle vie di esbosco dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento regionale sulle caratteristiche tecniche.

Sul piano finanziario, la legge prevede stanziamenti per il fondo di sviluppo forestale e per la gestione del patrimonio silvo-pastorale, con coperture riferite in particolare agli esercizi 2009-2011; è previsto inoltre un onere specifico per gli alberi monumentali nel triennio 2018-2020. La concessione degli aiuti è subordinata al parere favorevole dell’Unione europea, salvo il regime de minimis.

Valutazione sull’obsolescenza

La disciplina mantiene un impianto ancora attuale per pianificazione, tutela, trasformazione del bosco, sanzioni e gestione forestale, ma contiene numerosi rinvii a termini, esercizi finanziari e provvedimenti attuativi già datati. Nel complesso resta utile come norma quadro regionale vigente, pur con alcune parti storicizzate o subordinate a regolamenti e atti successivi.

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