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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla consegna 'in prova' di un'autovettura, dal successivo contratto preliminare di vendita nel quale la promittente venditrice si obbligava ad acquistare il bene e a trasferirne la proprietà al promissario acquirente, e dal successivo mancato perfezionamento del definitivo: la società promittente venditrice acquistava il bene, ma poi lo rivendeva a un terzo, mentre al promissario acquirente veniva restituita la somma pagata. L'attore chiedeva il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'inadempimento, indicato nelle spese non detraibili fiscalmente per l'uso dell'auto, nel costo dell'assicurazione furto/incendio e nella mancata possibilità di impiegare altrove la somma versata. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che il danno non derivasse dall'inadempimento della promittente venditrice e che il rapporto fosse stato, di fatto, sciolto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1351 e 1478 c.c., sostenendo che la promittente venditrice non si era obbligata solo ad acquistare la proprietà, ma anche a procurarla al promissario acquirente; 2) violazione degli artt. 1184, 1185, 1351, 1418 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1457 c.c., sostenendo che l'indagine sull'essenzialità del termine rilevasse solo ai fini della risoluzione e non potesse escludere la domanda risarcitoria proposta per la mancata stipula del definitivo e per la mancata disponibilità del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza d'appello. Ha riconosciuto che nel preliminare la promittente venditrice era obbligata non solo ad acquistare la proprietà del bene, ma anche a trasferirla al promissario acquirente, richiamando l'art. 1478 c.c.; tuttavia ha ritenuto decisivo che, dopo l'acquisto del bene da parte della promittente venditrice, questa lo avesse venduto a un terzo e che il promissario acquirente avesse consegnato l'auto al terzo accettando la restituzione del prezzo, sicché le parti avevano consensualmente risolto il contratto preliminare. Poiché la risoluzione consensuale estingue i diritti nascenti dal contratto e, essendo i fatti pacifici, poteva essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, la domanda di risarcimento per inesatta esecuzione della prestazione non poteva essere accolta. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    Il preliminare deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo quando la legge la richiede; nel caso esaminato si afferma che né il preliminare di vendita dell'autovettura né la sua risoluzione consensuale richiedevano forma scritta.

  • art. 1478 c.c.

    Se al momento del contratto la cosa venduta non è di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore; la Corte riconosce che tale obbligo comprende anche il trasferimento della proprietà al promissario acquirente.

  • art. 1184 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia; non emerge un'autonoma applicazione della norma nella motivazione decisoria.

  • art. 1185 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia; non emerge un'autonoma applicazione della norma nella motivazione decisoria.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia; non emerge un'autonoma applicazione della norma nella motivazione decisoria.

  • art. 1457 c.c.

    La Corte osserva che la questione dell'essenzialità del termine era stata evocata impropriamente ai fini risarcitori, poiché nel caso concreto è decisiva la successiva risoluzione consensuale del preliminare.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le mere questioni di diritto.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    In cassazione il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio è richiesto solo per questioni fattuali o miste, non per quelle di puro diritto, quando i fatti siano pacifici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendone i presupposti processuali, è dovuto dall'impugnante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto preliminare di vendita di cosa non ancora di proprietà del promittente, l'obbligo del venditore non si esaurisce nell'acquisto del bene, ma comprende anche il dovere di procurarne il trasferimento al promissario acquirente.
  • La risoluzione consensuale del contratto è un fatto estintivo dei diritti nascenti dal rapporto e, se i relativi fatti sono pacifici, può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione.
  • Quando le parti, con comportamenti univoci, danno esecuzione a uno scioglimento di fatto del preliminare e la parte interessata accetta la restituzione del prezzo, non è più configurabile una domanda di risarcimento fondata sull'inesatta esecuzione di un contratto ormai estinto.
  • L'obbligo del giudice di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le mere questioni di diritto.
  • La forma prescritta per il contratto preliminare si estende al contratto risolutorio solo quando la forma sia necessaria per la validità del contratto definitivo; se il contratto definitivo non richiede forma scritta, anche la risoluzione consensuale del preliminare non la richiede.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicatoBuona fede e correttezza

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