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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16621/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Due acquirenti avevano convenuto in giudizio il notaio che aveva rogato un atto di compravendita immobiliare del 14 luglio 2008, deducendo che il professionista fosse responsabile per non avere verificato correttamente la regolarità della domanda di sanatoria urbanistica relativa all'immobile e per non avere informato le parti dell'esistenza di un vincolo paesaggistico e di inedificabilità assoluta che incideva sul bene. In appello la Corte territoriale, pur affermando la responsabilità del notaio per aver stipulato un atto pubblico avente ad oggetto un immobile sito in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, ha negato il risarcimento per difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I ricorrenti principali hanno allora censurato la sentenza per asserita motivazione apparente o inesistente, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla valutazione della prova e sul principio di non contestazione, insistendo sul fatto che il pregiudizio sarebbe derivato dall'inesistenza giuridica dell'atto e dall'inalienabilità del bene. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'estendere l'ambito della prestazione professionale notarile, ritenendo dovuti controlli non espressamente commissionati sulla sanatoria edilizia e sui vincoli paesaggistici, e ha inoltre dedotto che gli acquirenti avessero comunque elementi sufficienti per percepire l'esito negativo del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure non superavano il vaglio di autosufficienza e non denunciavano un vizio riconducibile ai parametri dell'art. 360 c.p.c. Nel dettaglio, ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione apparente, sull'omesso esame di fatti decisivi, sulla non contestazione e sulla valutazione delle prove si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito e non indicassero adeguatamente dove i fatti decisivi fossero stati dedotti negli atti né in che modo la motivazione fosse inferiore al minimo costituzionale. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione inesistente o apparente è configurabile solo quando manchi del tutto la motivazione in senso materiale o grafico, oppure quando sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza va dedotto quando la carenza motivazionale integri un difetto essenziale della decisione, non quando si contestino semplicemente sufficienza o persuasività della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è invece censurabile il mancato esame di singoli elementi istruttori o la diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice dichiari di non voler osservare la regola della decisione sulle prove o utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice applichi un regime di prova legale a una prova libera o viceversa; non consente una nuova valutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'estensione degli obblighi professionali del notaio; la censura è rimasta assorbita, sicché dalla decisione non emerge un principio di accoglimento o rigetto nel merito su tale norma.

  • L. n. 47/1985, art. 17

    Richiamata per il dovere del notaio di verificare la veridicità delle dichiarazioni del venditore nell'atto di compravendita in presenza di profili di sanatoria edilizia e vincoli urbanistico-paesaggistici.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato ai fini del regolamento delle spese e degli ulteriori oneri conseguenti al rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente o di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione, la cui omissione risulti dal testo della sentenza o dagli atti; non basta contestare la mancata considerazione di singoli documenti o la loro diversa lettura.
  • L'erronea valutazione delle prove non integra di per sé un vizio di legittimità: la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo i casi di violazione delle regole legali sulla prova o di totale omissione del ragionamento decisorio.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è confinato al minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione solo apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Il principio di non contestazione deve essere dedotto in modo autosufficiente, indicando specificamente l'atto processuale da cui risulti la mancata contestazione del fatto allegato.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce l'omesso esame di un documento o di un fatto deve indicare precisamente dove quel fatto o quel documento sono rinvenibili negli atti e trascrivere le parti rilevanti del documento stesso.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando la principale metta in discussione un assetto di interessi che la parte incidentale, in assenza di gravame altrui, avrebbe accettato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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