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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03859/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per canoni e spese insolute relativi a un contratto di leasing. La società utilizzatrice e i garanti proponevano opposizione, chiedendo la revoca del decreto e deducendo anche l'asserita usurarietà dei tassi di interesse. Il tribunale qualificava il rapporto come leasing traslativo, applicava l'art. 1526 c.c. e, ritenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, condannava la concedente alla restituzione dei canoni già incassati, con equo compenso per l'uso del bene. La corte d'appello confermava integralmente la decisione. In cassazione la società cessionaria del credito censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 19 del contratto di leasing, sostenendo che la clausola contrattuale avrebbe dovuto prevalere e avrebbe escluso la restituzione dei canoni, perché volta a evitare arricchimenti indebiti della banca senza imporre la restituzione delle somme riscosse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di autosufficienza del motivo, perché la ricorrente evocava la clausola contrattuale senza trascriverne il contenuto, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Ha inoltre affermato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'incompatibilità dell'art. 19 del contratto con la qualificazione del rapporto come leasing traslativo e con la disciplina inderogabile dell'art. 1526 c.c., poiché l'applicazione della clausola avrebbe consentito alla concedente di trattenere sia la proprietà del bene sia i canoni maturati fino alla risoluzione, con ingiusta locupletazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, nel leasing traslativo, la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore comporta la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso per l'uso del bene, senza che la concedente possa cumulare canoni e residuo valore del bene. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo la sua disciplina, richiamata per analogia alla vendita con riserva della proprietà, è inderogabile e comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già versati con riconoscimento di un equo compenso per l'uso del bene.

  • art. 19 del contratto di leasing

    La clausola contrattuale invocata dalla ricorrente è stata ritenuta incompatibile con la qualificazione del rapporto come leasing traslativo e con la disciplina imperativa applicabile, perché avrebbe consentito alla concedente un ingiusto vantaggio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto della clausola contrattuale invocata.

  • art. 360 bis c.p.c.

    È stato richiamato a sostegno dell'inammissibilità del motivo, alla luce dell'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 380bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore impone l'applicazione della disciplina inderogabile dell'art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni già corrisposti e attribuzione alla concedente di un equo compenso per il solo godimento del bene.
  • È incompatibile con il leasing traslativo una clausola che consenta alla concedente di trattenere integralmente i canoni maturati e, al contempo, conservare la proprietà del bene, poiché ciò determinerebbe un indebito arricchimento.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo che denunci violazione di legge su base contrattuale deve essere autosufficiente e riportare il contenuto della clausola invocata, altrimenti è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non attacca la ragione decisiva posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • L'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla disciplina del leasing traslativo può fondare l'inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un indirizzo già stabilizzato.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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