Sentenza del 05/04/2023 n. 9425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica fiscale della Guardia di Finanza e emissione di 5 avvisi di accertamento per gli anni 2004-2008 a carico della societa' per costi ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e per costi la cui inerenza non era provata (recuperi IRES, IRAP e IVA, sanzioni e interessi). La societa' proponeva ricorso in primo grado; la CTP di Salerno accolse parzialmente; la CTR annullò integralmente gli avvisi. L'Agenzia impugnò in Cassazione con cinque motivi: (1) errata interpretazione del raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973; (2) omessa pronuncia della CTR su eccezioni sollevate in appello relative a specifici importi per 2007 e 2008; (3) censura sulla valutazione delle perizie giurate che avrebbero dimostrato la necessita' del carburante; (4) annullamento della pretesa sull'IVA e sui costi carburante in assenza delle schede carburante; (5) mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilita' dell'appello della societa'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 2 e 4 e ha dichiarato inammissibili i motivi 3 e 5. In particolare: (i) ha ritenuto che, secondo la disciplina vigente ratione temporis per gli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini per l'accertamento opera ogniqualvolta sussistano astrattamente reati che comportano obbligo di denuncia (D.Lgs. 74/2000) e quindi non richiede la prova della presentazione tempestiva della denuncia; (ii) ha censurato la CTR per non essersi espressa sulle specifiche eccezioni sollevate dall'Ufficio in appello relative ai recuperi per 2007 e 2008, annullando percio' la decisione impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; (iii) ha ritenuto erroneo l'annullamento delle pretese relative a detrazione IVA e deducibilita' dei costi carburante in assenza delle schede carburante, stante l'obbligo previsto dal DPR 444/1997 salvo il caso di contratto di netting. Per i motivi accolti la sentenza della CTR e' cassata e la causa e' rinviata ad altra sezione staccata della CTR Campania - Salerno per nuovo giudizio; le spese della fase di legittimita' saranno regolate in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione
Per gli avvisi notificati anteriormente alle modifiche legislative del 2015 il raddoppio opera quando siano astrattamente configurabili reati che impongono l'obbligo di denuncia; non e' richiesta la denuncia effettiva entro i termini ordinari.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 e art. 8
Articoli che definiscono reati rilevanti (dichiarazione infedele e emissione di fatture per operazioni inesistenti); la loro astratta configurabilita' determina l'obbligo di denuncia e quindi il possibile raddoppio dei termini per l'accertamento.
D.P.R. 5 agosto 1997, n. 444, art. 1
prevede il meccanismo della scheda carburante per la registrazione degli acquisti
La scheda carburante e' lo strumento previsto per provare l'uso del carburante per l'attivita' d'impresa; in mancanza della scheda, la deduzione/detraibilita' puo' essere esclusa salvo casi espressamente previsti (es. contratto di netting).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Norme sull'IVA richiamate nella materia delle detrazioni; la Corte ha richiamato la necessita' di documentazione specifica per detraibilita'.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Imposta il dovere del giudice di motivare e di dare risposta alle questioni di merito proposte dalle parti; la mancata corrispondenza tra chiesto e disposto configura vizio censurabile in Cassazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Configura i motivi di ricorso per cassazione invocati: vizio di diritto per errata interpretazione di norme (n.3) e omissione/contraddittorieta' della motivazione (n.4); la Corte ha distinto tra questioni di diritto esaminabili e valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimita'.
Codice di Procedura Civile, art. 132
Riferito alla materia probatoria e alla motivazione; richiamato nella censura sull'esame delle prove e delle presunzioni.
Massime di principio
- Per avvisi notificati prima delle modifiche legislative del 2015 il raddoppio dei termini di accertamento puo' applicarsi quando, sulla base degli elementi dell'atto, siano astrattamente configurabili reati tributari che impongono l'obbligo di denuncia; non e' richiesta la prova che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario.
- Quando l'Ufficio assume l'esistenza di operazioni inesistenti si instaura una presunzione gravante sul contribuente che deve essere superata con mezzi probatori idonei; la valutazione di idoneita' delle perizie e' questione di merito devoluta al giudice di merito e non e' riesaminabile in Cassazione salvo vizio di diritto/motivazione.
- La deducibilita' dei costi e la detraibilita' dell'IVA per carburanti richiedono la documentazione prevista (schede carburante) salvo le eccezioni espressamente previste (per esempio il contratto di netting); l'assenza delle schede puo' legittimare il disconoscimento della spesa e della detrazione.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle specifiche questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti; l'annullamento globale di atti impugnati senza affrontare eccezioni e richieste particolari puo' determinare la cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Le censure che chiedono una nuova valutazione di fatto (es. rivalutazione dell'idoneita' probatoria delle perizie) sono in genere inammissibili in Cassazione; la sede di legittimita' tutela profili di diritto e motivazione, non assume funzione di riesame integrale del merito.
- Le omissioni di pronuncia su questioni strettamente processuali (es. inammissibilita' dell'appello) non costituiscono automaticamente motivo di cassazione per omessa pronuncia, che e' rimessa a casi di mancato esame di questioni di merito.
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