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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46203/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su tre censure principali: 1) violazione di norme processuali (artt. 521, 522, 177 c.p.p.) per avere la sentenza condannato l'imputato per fatti diversi rispetto all'imputazione (sostiene che la condanna riguarda tre episodi mentre l'imputazione riferiva la sola fase finale della contrattazione per l'acquisto di un'autovettura dall'estero); 2) violazione di legge (artt. 640, 157 c.p.) per avere la sentenza applicato la pena a fatti già estinti per prescrizione, in particolare con riferimento alle prime consegne di denaro; 3) violazione di legge (artt. 163, 164, 168-ter c.p. e artt. 464-quater, 464-septies c.p.p.) per avere negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente penale che il ricorrente riteneva estinto per effetto della conclusione favorevole del procedimento di messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha ritenuto insussistenti le censure alla luce della doppia conforme (sentenza di appello che si integra con quella di primo grado) e dell'adeguata motivazione della Corte d'appello, che ha ricostruito unitariamente la dinamica delittuosa e individuato il momento di consumazione (21/02/2015) escludendo la prescrizione. Ha altresì condiviso la valutazione negativa sulla sospensione condizionale della pena, motivata dalla ripetitività e sovrapponibilità delle condotte. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p., art. 640 c.p., art. 61 n. 7 c.p.

    Norme sostanziali che costituiscono il fondamento dell'accusa (concorso di persone, truffa e circostanza aggravante). La Corte di merito le ha applicate ritenendo integrati gli elementi del reato in relazione all'insieme di artifici e raggiri accertati.

  • art. 521, art. 522, art. 177 c.p.p.

    Richiamate in relazione alla censura di essere stati condannati per fatti diversi dall'imputazione. La Cassazione ha rilevato che, in presenza di una novazione dell'accordo e di una doppia conforme, la ricostruzione unitaria effettuata dal giudice di merito non determina violazione di queste norme se non viene dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 640 c.p., art. 157 c.p.

    Riguardanti il reato di truffa e la prescrizione. La Corte ha ritenuto che il momento di consumazione individuato in appello escludeva il decorso del termine prescrizionale per il fatto contestato, considerando le condotte antecedenti parte di un compendio unitario sfociato nella novazione e nell'accordo finale.

  • art. 163, art. 164, art. 168-ter c.p.; art. 464-quater, art. 464-septies c.p.p.

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena e ai criteri per la concessione. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito che, tenuto conto della sovrapponibilità del precedente e della ripetitività delle condotte, ha compiuto un giudizio prognostico negativo sulla recidiva e sul pericolo di reiterazione, ostativo alla sospensione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata come riferimento alle modalità di esposizione dei motivi in cassazione (limiti di riferibilità della motivazione). La Corte usa il principio per sintetizzare motivazioni e respingere censure che non affrontano criticamente il contenuto delle decisioni di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione. La Corte ha osservato che non è sufficiente riproporre una rivalutazione dei fatti: il ricorrente deve mostrare insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, criteri che non sono stati soddisfatti nel caso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (c.d. doppia conforme), la Cassazione ha un margine limitato: non può rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate a meno che non emerga un vizio di motivazione manifesto.
  • Per contestare che si è stati condannati per un "fatto diverso" dall'imputazione è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o che l'oggetto dell'imputazione sia effettivamente mutato in modo tale da renderne incerta la conoscenza; mere discordanze interpretative non sono sufficienti.
  • La prescrizione va valutata sulla base del momento di consumazione del reato così ricostruito dal giudice di merito; atti antecendenti che costituiscono un compendio unitario al reato finale possono non determinare prescrizione se il fatto è stato accertato in termini unitari (es. novazione e accordo finale).
  • La messa alla prova che abbia portato all'estinzione di un precedente non impedisce che il giudice, ai fini della sospensione condizionale della pena, tenga conto della sovrapponibilità, ripetitività e gravità delle condotte pregresse nel valutare il pericolo di recidiva.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che si limiti a ripetere argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione di secondo grado; il ricorso deve affrontare specificamente e nel merito le ragioni che hanno portato al rigetto.
  • Ricorsi generici o che chiedono una diversa valutazione delle prove (nuova lettura dei fatti) sono spesso destinati a essere respinti: la revisione delle valutazioni di fatto è preclusa in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.

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