Sentenza del 24/05/2019 n. 14195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente aveva impugnato le cartelle TIA relative agli anni 2003-2007 sostenendo che producesse prevalentemente rifiuti speciali e che, sulle superfici dei capannoni, officina e magazzini in cui tali rifiuti venivano prodotti, non fosse dovuta la tariffa, oppure fosse dovuta soltanto la quota fissa. Contestava inoltre l'applicazione dell'IVA. La CTR aveva escluso integralmente la quota variabile ritenendo provata la produzione di rifiuti speciali sulla base, principalmente, del certificato camerale. Il gestore ha impugnato tale decisione deducendo, tra l'altro, motivazione apparente e violazione della disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del gestore, ritenendo apparente e insufficiente la motivazione della CTR: il certificato camerale dimostra l'attività esercitata, ma non consente di individuare con precisione la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti. Per escludere integralmente la quota variabile occorre accertare in concreto se i rifiuti speciali siano non assimilabili ai rifiuti urbani, considerando caratteristiche qualitative e quantitative e il regolamento comunale applicabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato invece rigettato il motivo relativo all'IVA, poiché la TIA1 applicabile agli anni 2003-2007 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7, 10, 21 e 49
La TIA istituita dall'art. 49 ha sostituito la TARSU e ha fatto venir meno l'assimilazione automatica dei rifiuti speciali a quelli urbani.
La qualificazione di un rifiuto come speciale non comporta automaticamente l'esenzione dalla TIA: occorre verificare se il rifiuto sia stato assimilato o meno ai rifiuti urbani sulla base delle disposizioni comunali applicabili.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
I Comuni possono individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali e stabilire percentuali di riduzione della superficie tassabile.
La disciplina comunale può prevedere riduzioni, anziché un'esenzione integrale, per determinate attività produttive, purché siano individuate secondo criteri coerenti con la tipologia dei rifiuti prodotti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
L'IVA si applica ai corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi, non a un prelievo avente natura tributaria.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
La tariffa integrata ambientale, cosiddetta TIA2, ha natura privatistica.
La TIA2 è distinta dalla TIA1 e, avendo natura privatistica, è soggetta a IVA; tale disciplina non si applica retroattivamente alla TIA1.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010
La disposizione riguarda la natura privatistica della TIA2 e non costituisce una norma interpretativa idonea a rendere imponibile retroattivamente la TIA1.
Art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Una decisione è affetta da motivazione apparente quando afferma conclusioni senza indicare un percorso logico effettivo e senza esaminare gli elementi decisivi della controversia.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione integrale della quota variabile TIA non basta dimostrare che l'attività produce rifiuti speciali: bisogna provare concretamente natura, quantità e modalità di gestione dei rifiuti.
- Il certificato camerale può descrivere l'attività economica, ma non è normalmente sufficiente a dimostrare quali rifiuti siano prodotti, in quale quantità e se siano assimilabili ai rifiuti urbani.
- È necessario esaminare il regolamento comunale vigente per l'anno contestato, perché l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e le eventuali riduzioni dipendono anche dalla disciplina locale.
- Se i rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani, l'esenzione totale non è automatica: può spettare soltanto una riduzione proporzionale o quella prevista dal regolamento, anche in relazione ai rifiuti avviati autonomamente al recupero.
- Per la TIA1 relativa agli anni anteriori alla TIA2, la tariffa ha natura tributaria e non deve essere assoggettata a IVA.
- Una sentenza che esclude la tariffa senza distinguere tra rifiuti assimilabili e non assimilabili, senza considerare quantità e qualità dei rifiuti e senza richiamare il regolamento comunale, può essere cassata per motivazione apparente.
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