Sentenza del 24/05/2019 n. 3213 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Studi di settore - accertamento - contraddittorio -obbligatorietà - prova contraria - onere - spetta al contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo degli studi di settore per accertare maggiori ricavi o redditi. Gli studi di settore costituiscono indici statistici di possibile anomalia, fondati sulla divergenza tra i ricavi dichiarati e un livello di redditività ritenuto normale. Non sono però sufficienti, da soli, a dimostrare automaticamente l'infedeltà della dichiarazione: l'Amministrazione deve verificare, mediante contraddittorio, se la situazione economica concreta del contribuente sia compatibile con i risultati dello studio. Il contribuente, a sua volta, deve fornire in tale sede la prova delle circostanze che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'applicazione degli standard o spiegano lo scostamento.
La decisione
Il principio affermato è che il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio prima di fondare l'accertamento sugli studi di settore. Gli studi hanno funzione di indizio e richiedono una valutazione della situazione individuale. Il contribuente ha il diritto di partecipare al contraddittorio, ma anche l'onere di allegare e dimostrare le condizioni specifiche che rendono inapplicabili gli standard o giustificano i ricavi dichiarati. Dal testo non emerge l'esito concreto del giudizio né una pronuncia espressa di annullamento o conferma dell'accertamento.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore sono considerati indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente.
Gli studi di settore non costituiscono una prova automatica dell'evasione, ma un indice statistico che deve essere verificato in relazione alla situazione concreta dell'impresa.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
L'Amministrazione finanziaria è tenuta alla verifica in contraddittorio della situazione economica del contribuente.
Prima di utilizzare lo scostamento dagli studi di settore per l'accertamento, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione.
Onere della prova a carico del contribuente
Il contribuente ha diritto, ma anche l'onere, di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards.
Il contribuente deve dimostrare concretamente le circostanze peculiari dell'attività o del periodo d'imposta che rendono non attendibile o non applicabile il risultato degli studi.
Massime di principio
- Gli studi di settore o analoghi strumenti statistici costituiscono presunzioni o indizi e non determinano automaticamente maggiori ricavi o redditi imponibili.
- L'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo, esaminando la situazione specifica del contribuente e motivando l'eventuale mancato recepimento delle sue osservazioni.
- Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio e produrre documenti, dati e spiegazioni idonei a dimostrare crisi aziendali, condizioni eccezionali, caratteristiche territoriali o altre circostanze incompatibili con lo standard.
- La mancata collaborazione del contribuente può indebolire la sua difesa, mentre la mancata attivazione o valutazione adeguata del contraddittorio può compromettere la validità dell'accertamento.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta capacità reddituale dell'impresa e non sul solo scostamento matematico rispetto al risultato statistico.
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