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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento n. 102 2008 00053258 relativa all’ICI per gli anni 2000-2005. Il contribuente aveva contestato la riscossione sostenendo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 163, della legge n. 296/2006, l’iscrizione a ruolo non fosse possibile prima della definitività dell’accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto tale tesi. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che la norma stabilisce un termine finale per la riscossione dei tributi locali, ma non impone di attendere che l’accertamento diventi definitivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del Comune, riformato e annullato la sentenza di primo grado e confermato la validità della cartella di pagamento. Ha ritenuto che il ricorso contro l’accertamento non paralizzi l’attività di riscossione, richiamando il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5759/2010. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare al Comune le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 500,00.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 163

    La disposizione introduce un termine finale per lo svolgimento dell’attività di riscossione dei tributi locali.

    La norma non impedisce all’ente locale di procedere alla riscossione prima che l’accertamento diventi definitivo; stabilisce piuttosto il termine entro il quale l’attività di riscossione deve essere esercitata.

  • Decreto legislativo n. 504/1992, articolo 12

    È stato richiamato dal Comune quale fondamento della legittimità della riscossione dell’ICI, ma la decisione si concentra soprattutto sull’interpretazione dell’articolo 1, comma 163, della legge n. 296/2006.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 5759/2010

    Il ricorso contro l’accertamento non paralizza l’attività di riscossione.

    Il principio, affermato in materia di TARSU e ritenuto applicabile anche agli altri tributi comunali, consente la riscossione anche quando l’accertamento sia stato impugnato, salvo specifiche disposizioni contrarie o provvedimenti sospensivi.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un accertamento tributario comunale, di regola, non blocca automaticamente la riscossione del tributo.
  • Il termine previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge n. 296/2006 è stato interpretato come termine finale per la riscossione e non come obbligo di attendere la definitività dell’accertamento.
  • Per impedire concretamente la riscossione durante il contenzioso è normalmente necessario ottenere una sospensione giudiziale o fare riferimento a una specifica disposizione normativa che limiti la riscossione provvisoria.
  • La validità della cartella deve comunque essere verificata anche sotto altri profili, tra cui notificazione, termini di decadenza e prescrizione, motivazione, quantificazione del tributo e corretta individuazione del titolo della riscossione.
  • Nel caso esaminato il Comune è risultato vittorioso e il contribuente, rimasto non costituito in appello, è stato condannato alle spese del secondo grado.

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