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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Savona

ACCERTAMENTO - Ires - irap e iva - Associazione sportivo dilettantistica - regime agevolativo - sussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 TUIR - verifica da condurre caso per caso - irrilevanza di irregolarità formali nella tenuta delle scritture obbligatorie per attestare l'effettività della vita associativa e della partecipazione degli associati - spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, recuperando IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi su un reddito d'impresa di euro 24.764,40. L'Ufficio aveva disconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica e il relativo regime agevolato, ritenendo che l'associazione gestisse una palestra con modalità analoghe a un'attività commerciale. In particolare, erano state contestate l'assenza di adeguata documentazione sulle ammissioni dei soci, le carenze del libro soci, la limitata partecipazione degli associati alle assemblee, la permanenza degli stessi organi sociali e l'assenza di prova di uno scopo ideale e non lucrativo. L'associazione ha sostenuto di possedere i requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa, contestando anche la motivazione dell'avviso e l'interpretazione eccessivamente formalistica adottata dall'Amministrazione.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Pur ritenendo infondata la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto, ha escluso che le irregolarità documentali e organizzative rilevate dall'Ufficio fossero sufficienti a negare la natura associativa e sportiva dilettantistica dell'ente. È stata riconosciuta la presenza di una pluralità di associati, di finalità istituzionali, di democraticità sostanziale e dell'assenza di uno scopo di lucro. Il Collegio ha ritenuto che libri sociali tenuti in forma sommaria, verbali succinti e modalità non formalistiche di convocazione non fossero decisivi, trattandosi di associazione non riconosciuta e di libri non obbligatori. L'Amministrazione non aveva inoltre dimostrato concretamente l'esistenza di un'attività commerciale incompatibile con le finalità istituzionali né di una finalità lucrativa. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 148 TUIR

    La fruizione del regime fiscale agevolato per gli enti associativi richiede la verifica concreta della natura associativa, delle finalità istituzionali e dell'effettiva partecipazione degli associati; tale verifica non può basarsi esclusivamente su irregolarità formali.

  • Art. 149 TUIR

    La norma è stata invocata dall'associazione con riferimento alla possibile prevalenza dell'attività commerciale, ma il Collegio ha ritenuto assorbito il relativo motivo dopo aver riconosciuto la natura non lucrativa e istituzionale dell'ente.

  • Art. 36 e seguenti del Codice civile

    Sono stati individuati come requisiti fondamentali dell'associazione la pluralità degli associati, lo scopo ideale e l'assenza di finalità lucrative.

  • Art. 90, comma 18, lettera e), Legge n. 289/2002

    La disposizione è stata richiamata in relazione al requisito della democraticità interna; il Collegio ha valutato tale requisito in senso sostanziale, senza considerare decisive le carenze formali nelle convocazioni e nei verbali.

  • Legge n. 398/1991

    L'associazione ha invocato il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche; il riconoscimento è stato ritenuto spettante in ragione della concreta sussistenza dei requisiti associativi e non lucrativi.

  • Art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere il ruolo del CONI nella certificazione dell'attività sportiva dilettantistica; il Collegio ha deciso sulla base dell'accertamento concreto dei requisiti dell'associazione.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per asserito difetto di motivazione dell'avviso, ma il Collegio ha respinto tale censura.

  • Art. 7 della Legge n. 212/2000

    La norma è stata invocata in tema di motivazione dell'atto impositivo; anche questa censura è stata ritenuta infondata.

  • Art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 109 TUIR

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione ai criteri di determinazione del reddito, ma i relativi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento principale del ricorso.

  • Cassazione n. 22578/2012 e n. 11456/2010

    Non sussistono valide ragioni per riservare un trattamento tributario di favore ad un'attività commerciale per il solo fatto che essa venga svolta da un ente non commerciale.

    Le agevolazioni non spettano automaticamente per la sola forma associativa: occorre che le prestazioni siano effettivamente rese secondo le modalità associative e in conformità alle finalità istituzionali. Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha ritenuto non provata dall'Ufficio la natura commerciale e lucrativa dell'attività.

Massime di principio

  • Per conservare il regime fiscale agevolato, un'associazione sportiva dilettantistica deve dimostrare non solo l'esistenza formale dello statuto, ma anche una reale vita associativa, una pluralità di associati, la partecipazione alle attività sociali e l'assenza di distribuzione di utili.
  • Le irregolarità formali nella tenuta del libro soci, nei verbali o nelle convocazioni non determinano automaticamente la perdita delle agevolazioni, soprattutto quando altri elementi documentali provano l'effettiva esistenza dei soci e della vita associativa.
  • L'Amministrazione finanziaria deve valutare concretamente le modalità di svolgimento dell'attività e fornire elementi idonei a dimostrare che l'associazione opera come una palestra commerciale o persegue finalità lucrative; non è sufficiente evidenziare soltanto la riscossione di quote o corrispettivi.
  • La partecipazione limitata alle assemblee o la permanenza degli stessi amministratori non provano da sole l'assenza di democraticità, se lo statuto non limita la partecipazione e gli associati hanno la possibilità effettiva di intervenire nella vita dell'ente.
  • La gestione semplificata è compatibile con la natura associativa, ma è comunque prudente conservare domande di ammissione, libro soci aggiornato, verbali completi, prove delle convocazioni, rendiconti approvati dall'assemblea e documentazione delle attività istituzionali.
  • Le prestazioni rese agli associati possono beneficiare del regime agevolato solo se sono realmente collegate agli scopi istituzionali; l'utilizzo dell'etichetta associativa non protegge un'attività che, nella sostanza, è organizzata e svolta come impresa commerciale.

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