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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l’avviso di accertamento per diversi motivi: asserita inesistenza o irregolarità della notificazione, mancata sottoscrizione del Direttore dell’ufficio, mancata allegazione dell’atto richiamato, carenza di motivazione, illegittimo recupero dei contributi previdenziali in quanto socio accomandante e illegittimità delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari relative alla notificazione, alla sottoscrizione e alla regolare instaurazione del giudizio, ma ha accolto la censura principale relativa alla mancata allegazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, dal quale derivava il reddito di partecipazione imputato al socio. L’omessa allegazione ha impedito al contribuente di conoscere compiutamente la pretesa tributaria e di contestarne adeguatamente fondamento e importo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente l’avviso di accertamento. L’accoglimento del motivo relativo alla mancata allegazione dell’atto presupposto ha assorbito tutti gli ulteriori motivi di ricorso e le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria. Quando l’accertamento nei confronti del contribuente dipende da un atto emesso nei confronti di un soggetto diverso, tale atto deve essere allegato oppure deve essere dimostrata una conoscenza effettiva e tempestiva da parte del contribuente.

  • Articolo 7 della Legge n. 212/2000

    La motivazione dell’atto tributario e l’allegazione degli atti richiamati sono funzionali a garantire il diritto di difesa. Il semplice riferimento a un documento non allegato non è sufficiente quando il contribuente non ne abbia già avuto effettiva conoscenza.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 1418/2008

    L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, sia pure eventualmente attraverso presunzioni, "l’effettiva e tempestiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente"; non è sufficiente che il contribuente possa semplicemente "procurarsi la conoscenza" dell’atto.

    La conoscibilità astratta dell’atto presupposto non sostituisce la sua effettiva conoscenza. L’omessa allegazione può ledere il diritto di difesa perché riduce il tempo e gli strumenti disponibili per contestare la pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento nei confronti di un socio deriva da un accertamento emesso verso la società, l’Amministrazione deve rendere conoscibile in modo effettivo e tempestivo l’atto societario presupposto.
  • Il semplice richiamo a un atto non allegato non è normalmente sufficiente se il contribuente non dimostra di averne già avuto concreta conoscenza.
  • La produzione dell’atto presupposto soltanto durante il giudizio può non sanare la violazione, se al momento della notifica dell’accertamento il contribuente non era in grado di conoscere e contestare integralmente la pretesa.
  • La violazione delle garanzie di motivazione e conoscibilità dell’atto può comportare l’annullamento dell’accertamento senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di merito.
  • Le contestazioni preliminari sulla notifica o sulla sottoscrizione possono essere respinte, ma l’accertamento può comunque essere annullato per carenza sostanziale di motivazione o per mancata allegazione di documenti essenziali.

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