Sentenza n. 4174/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli (doc. 1), avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, rigetta la domanda prat. n. 081/2025/CRI (prot. n. 102851 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 49099 del 08.04.2026 (doc. 2), con il quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo prat. n. 081/2025/CRI (prot. n. 102851 del 16.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” (doc. 3), nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione a contributo post-sisma per interventi di riparazione e riqualificazione sismica, graduatoria delle istanze e, in via subordinata, decreto interministeriale nella parte relativa ai requisiti e all’autonoma finanziabilità delle parti comuni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto della domanda di contributo presentata ai sensi dell’art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale 13 dicembre 2024, relativo a un edificio condominiale parzialmente dichiarato inagibile dopo gli eventi sismici dei Campi Flegrei. Il Comune aveva motivato il diniego con l’assenza di un provvedimento di sgombero per alcune unità immobiliari e con la mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile, anche per l’assenza del titolo edilizio indicato e per difformità rispetto alle planimetrie catastali. I ricorrenti hanno dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e la mancata valutazione separata degli interventi sulle parti comuni. In via subordinata hanno contestato la legittimità del decreto interministeriale per non aver previsto l’autonoma erogazione del contributo per le parti comuni e per le unità immobiliari con difformità sanabili. Hanno sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché il diniego avrebbe implicato valutazioni tecnico-discrezionali in materia urbanistico-edilizia. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il contributo fosse disciplinato da presupposti normativi predeterminati e che l’attività amministrativa fosse vincolata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare le censure di merito. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale nell’ottenimento di una provvidenza economica e ha ritenuto che la disciplina del contributo post-sisma configuri una fattispecie legale tipica e vincolata: la pubblica amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti, la documentazione e i criteri di priorità già fissati dalla normativa, senza compiere una scelta discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione. La presenza di una graduatoria, di risorse limitate e di criteri di priorità non trasforma il procedimento in una selezione discrezionale, poiché tali elementi costituiscono soltanto un meccanismo tecnico di ordinamento e scorrimento delle domande secondo parametri predeterminati. Anche la verifica dello stato legittimo dell’immobile è stata ritenuta un accertamento incidentale di un requisito per l’accesso al contributo, non l’esercizio autonomo di un potere urbanistico-edilizio. Non ricorre quindi la giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., perché il Comune non ha adottato un provvedimento conformativo o repressivo in materia edilizia, ma ha deciso sulla spettanza di somme di denaro. La domanda subordinata di annullamento del decreto interministeriale è stata considerata strumentale al conseguimento del medesimo bene patrimoniale e non idonea a mutare il riparto di giurisdizione. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla specifica questione.
Norme richiamate
Prevede il contributo per gli interventi di riparazione e riqualificazione sismica, la cui spettanza è verificata secondo i presupposti stabiliti dalla disciplina normativa.
d.m. 13 dicembre 2024
Disciplina in modo puntuale beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di priorità, limiti di spesa e procedura; il Comune svolge un’attività di verifica vincolata.
art. 3, comma 2, d.m. 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla disponibilità del titolo abilitativo prescritto o del titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), d.m. 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
art. 7, comma 9, d.m. 13 dicembre 2024
nei limiti delle risorse finanziarie ricevute
Stabilisce criteri normativamente predeterminati di priorità e consente l’ordinamento e lo scorrimento delle domande senza attribuire all’amministrazione una discrezionalità comparativa.
Disciplina lo stato legittimo dell’immobile e le modalità per dimostrarlo; nel caso concreto la relativa verifica opera come accertamento incidentale di un requisito per il contributo, non come esercizio autonomo di potere edilizio.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Consente, per immobili risalenti a epoche in cui non era obbligatorio il titolo edilizio, di desumere lo stato legittimo dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti.
art. 9-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001
Prevede la separazione della rilevanza delle difformità relative alle singole unità immobiliari rispetto allo stato legittimo dell’edificio, questione rimessa al giudice munito di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia presuppone che l’amministrazione agisca mediante esercizio di un potere autoritativo sull’uso e sull’assetto del territorio; non si applica al diniego di un contributo post-sisma fondato su requisiti predeterminati.
Consente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia sul riconoscimento o sulla quantificazione di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la legge e la disciplina attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, criteri di calcolo e modalità di erogazione, lasciando all’amministrazione soltanto la verifica vincolata dei presupposti.
- La presenza di una graduatoria, di risorse finanziarie limitate e di criteri di priorità non radica di per sé la giurisdizione amministrativa se la graduatoria ordina le domande secondo parametri normativi oggettivi e non comporta una valutazione comparativa discrezionale dei progetti o degli interessi.
- La verifica dello stato legittimo dell’immobile, quando è richiesta esclusivamente come requisito per l’accesso a un contributo post-sisma, costituisce un accertamento incidentale di una condizione legale e non trasforma la controversia in una causa urbanistico-edilizia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia richiede l’esercizio di un potere autoritativo sull’uso e sull’assetto del territorio; non è sufficiente che il diniego di una provvidenza economica presupponga valutazioni tecniche o questioni edilizie.
- La domanda subordinata di annullamento di una fonte o di un atto generale, se strumentale al riconoscimento del medesimo contributo economico, non muta il petitum sostanziale né sposta la controversia dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa.
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