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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Normativa italiana24G00095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge interviene sulla ricostruzione dopo le alluvioni del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, disciplinando contributi per beni mobili e delocalizzazione, controlli, personale e soggetti attuatori, infrastrutture e finanziamenti. Introduce inoltre misure per la ricostruzione del sisma 2009, proroghe e strumenti per altre emergenze e istituisce un commissario per gli interventi pubblici nei Campi Flegrei, in carica fino al 31 dicembre 2027, con finanziamenti programmati fino al 2029.

Misure urgenti per la ricostruzione post-alluvione, le emergenze di protezione civile e gli interventi nei Campi Flegrei

Misure urgenti per la ricostruzione post-alluvione e la gestione delle emergenze

Il decreto-legge coordina e finanzia interventi di ricostruzione e protezione civile, con particolare riferimento agli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Contiene inoltre disposizioni per la ricostruzione del sisma del 2009, la prosecuzione di altre gestioni emergenziali e gli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei.

Contributi per beni mobili danneggiati dalle alluvioni

Per i beni mobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, presenti in immobili privati destinati a uso residenziale al momento degli eventi, il Commissario straordinario può concedere un contributo forfetario, parametrato al numero e alla tipologia dei vani:

  • fino a 3.200 euro per il vano adibito a cucina;
  • fino a 700 euro per ciascuno degli altri vani;
  • entro il limite complessivo di 6.000 euro per abitazione. Il contributo è riconosciuto al netto degli indennizzi assicurativi ricevuti. La spesa complessiva è limitata a 210 milioni di euro ed è posta a carico della contabilità speciale del Commissario. È inoltre disposto, per il 2024, il trasferimento di 560 milioni di euro dalla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate alla contabilità speciale prevista per gli interventi di ricostruzione.

Delocalizzazione e acquisto di aree o immobili

I contributi per la ricostruzione possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:

  • all’acquisto di aree alternative già individuate dagli strumenti urbanistici, quando edifici gravemente danneggiati non siano ricostruibili nello stesso luogo;
  • all’acquisto di immobili immediatamente disponibili per uso residenziale o produttivo nel comune in cui si trova l’immobile danneggiato, quando la ricostruzione in loco non sia possibile. Le aree di sedime degli immobili da demolire e gli immobili danneggiati interessati dalla delocalizzazione sono acquisiti gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, secondo le modalità stabilite dal Commissario; il Comune provvede alla demolizione utilizzando le risorse della contabilità speciale. I contributi per la delocalizzazione sono alternativi a quelli per riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono superare l’importo che sarebbe spettato per questi ultimi, al netto dei costi di demolizione.

Controlli, struttura commissariale e assunzioni

Le attività ispettive e di controllo sui contributi possono essere svolte dal Commissario, oltre che tramite la propria struttura di supporto, avvalendosi con convenzioni non onerose di enti pubblici o organi statali competenti per prevenire e reprimere illeciti nell’utilizzo di fondi pubblici. I beneficiari possono essere individuati mediante sorteggio oppure selezionati sulla base di indicatori di rischio ricavati da precedenti controlli.

La durata della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione è prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2024, con oneri a valere sull’autorizzazione di spesa già prevista per il 2024. Le assunzioni temporanee previste per gli enti locali possono durare dalla data di effettiva assunzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. È possibile utilizzare graduatorie vigenti, comprese quelle derivanti da procedure concorsuali di altre amministrazioni e dalle procedure disciplinate dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 80/2021; sono escluse le graduatorie relative a Forze di polizia e Forze armate. Se non è disponibile personale con il profilo richiesto, gli enti locali possono svolgere una selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, nel rispetto di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Soggetti attuatori della ricostruzione pubblica

Per accelerare realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi su opere pubbliche e beni culturali, il Commissario può individuare come soggetti attuatori, purché dotati delle professionalità necessarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

  • gli enti già individuati dalla disciplina della ricostruzione;
  • amministrazioni centrali e loro organismi in house;
  • enti pubblici economici;
  • società partecipate a controllo pubblico e soggetti da esse controllati;
  • aziende sanitarie locali;
  • istituzioni AFAM, limitatamente ai propri immobili e agli interventi sotto la soglia di rilevanza europea prevista dal codice dei contratti pubblici. Le attività degli organismi in house e delle società o dei soggetti controllati sono regolate da convenzioni. Gli oneri, imputati al quadro economico dell’intervento, non possono superare il 2% del relativo importo. Per gli interventi di ricostruzione pubblica connessi al sisma disciplinato dal decreto-legge n. 189/2016, i soggetti attuatori possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) anche tra il personale individuato dalla relativa disciplina.

Infrastrutture stradali, ferroviarie e materiali di scarto

Per le infrastrutture ferroviarie è previsto un limite di 255 milioni di euro, IVA compresa. Il Commissario stipula con Rete ferroviaria italiana S.p.A. una convenzione quadro che individua interventi affidati, oneri finanziari, rendicontazione e monitoraggio ed eventuali costi di gestione e manutenzione non riconducibili alle competenze istituzionali di RFI; la convenzione è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli interventi sono riportati nel contratto di programma – parte servizi tra RFI e Ministero.

RFI opera quale soggetto attuatore, entro il limite finanziario previsto e a valere sulla contabilità speciale, per la messa in sicurezza e il ripristino definitivo degli impianti ferroviari danneggiati dalle alluvioni e per il contrasto al dissesto di versante che incombe sugli impianti e sulle aree contigue. Analoga possibilità di intervento contro il dissesto è prevista per le arterie stradali e le aree contigue, anche se appartenenti o in uso ad altri soggetti pubblici o privati; questi ultimi restano responsabili degli adempimenti manutentivi successivi.

Nella gestione dei materiali di scarto è fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure che assicurino un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle modalità richiamate dalla disposizione modificata.

Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009

La legge interpreta l’articolo 1, comma 437, della legge n. 190/2014 nel senso che le risorse statali destinabili dal CIPESS a servizi tecnici e di assistenza qualificata possono finanziare, per la parte non coperta dalle risorse ordinarie del Ministero dell’interno e previa istruttoria della Struttura di missione competente, anche le spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Per le unità immobiliari private nei comuni abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 è riconosciuto un incremento del contributo per riparazione e miglioramento sismico, fino a concorrenza del costo degli interventi su strutture ed elementi architettonici, comprese le rifiniture. La misura copre le spese eccedenti il contributo concedibile rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato avvio o completamento di opere interessate dall’esercizio delle opzioni per cessione del credito o sconto in fattura. Sono escluse le unità costruite, anche solo in parte, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistico-ambientali senza sanatoria.

La misura è finanziata entro il limite di 285 milioni di euro, a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178/2020 per gli interventi di ricostruzione, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione e proposta degli Uffici speciali. Questi ultimi stabiliscono criteri di valutazione, calcolo e autorizzazione, monitoraggio della spesa e ipotesi di revoca, evitando duplicazioni di risorse pubbliche. È inoltre modificata la disciplina delle risorse per la ricostruzione, sostituendo il riferimento a una quota fissa fino al 4% degli stanziamenti annuali con una quota fino al 4% degli stanziamenti complessivi, per gli importi approvati e assegnati dal CIPESS.

Tavolo tecnico sul sisma del 1990

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo tecnico ricognitivo sull’attuazione delle disposizioni relative al sisma del 1990. Ne fanno parte un rappresentante dell’Agenzia delle entrate e un rappresentante, rispettivamente, della Città metropolitana di Catania e dei liberi consorzi comunali di Siracusa e Ragusa. Il tavolo può esaminare anche il contenzioso pendente o concluso e le istanze presentate oltre i termini. La partecipazione è senza compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I lavori sono stati prorogati al 31 dicembre 2025.

Ulteriori misure di protezione civile e proroghe

Le ricognizioni dei fabbisogni completate entro il 1° giugno 2024 per eventi degli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria, sono ricomprese nell’ambito della disciplina di finanziamento richiamata dalla legge n. 234/2021. L’attuazione avviene nei limiti delle risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri.

Lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici iniziati il 15 settembre 2022 nelle Marche, riguardanti le aree indicate delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 per consentire la prosecuzione dell’azione commissariale, entro le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per consentire la piena attivazione operativa dell’Agenzia ItaliaMeteo, l’efficacia della disposizione richiamata dall’articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78/2010 è estesa di ulteriori cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli interventi sono attuati con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei

Le disposizioni riguardano le misure urgenti per il patrimonio edilizio, anche privato, nella zona di intervento interessata dal bradisismo, delimitata il 27 dicembre 2023 e inclusa nel piano straordinario approvato il 26 febbraio 2024, nonché le infrastrutture di trasporto e gli altri servizi essenziali e prioritari individuati dalla ricognizione della Regione Campania del 10 gennaio 2024.

È istituito un Commissario straordinario per gli interventi pubblici. La nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Il Commissario opera con i poteri previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021; per le ordinanze è necessaria l’intesa preventiva con la Regione Campania, mentre non si applicano gli obblighi di comunicazione indicati dalla disciplina richiamata. Può inoltre essere autorizzata, nella misura strettamente necessaria alla realizzazione dell’intervento o al rispetto del cronoprogramma, la deroga prevista dalla norma. Ai provvedimenti regolatori e organizzativi, esclusi quelli gestionali, si applica la disciplina richiamata del decreto-legge n. 189/2016.

D’intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Commissario predispone programmi di interventi urgenti per:

  • la riqualificazione sismica degli edifici pubblici, con priorità per scuole, università e immobili destinati a minori, detenuti o persone con disabilità; sono inclusi i programmi sugli edifici pubblici già previsti dal piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie;
  • la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, secondo la pianificazione di emergenza, considerando in particolare gli interventi regionali classificati a urgenza «molto elevata» o «elevata»;
  • ove inseriti nei programmi, la mitigazione del rischio di crollo dei costoni rocciosi funzionale all’allontanamento della popolazione, i centri operativi comunali di protezione civile e le aree comunali di attesa e raccolta della popolazione o dei soccorsi.

I programmi indicano per ogni intervento il CUP e un cronoprogramma procedurale e finanziario dettagliato, con obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare alla Ragioneria generale dello Stato. Sono approvati con decreto ministeriale previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In attesa dell’approvazione, possono essere avviati gli interventi dichiarati indifferibili con decreto ministeriale, su proposta del Commissario d’intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, purché dotati di CUP e cronoprogramma.

Il Commissario attua gli interventi anche tramite soggetti attuatori da lui individuati e può esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempimento degli enti locali: assegna un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di persistente inerzia, adotta gli atti necessari. Può inoltre coordinare interventi pubblici complementari già programmati e interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri, tramite convenzioni non onerose con i titolari; la competenza attuativa resta a questi ultimi, mentre il Commissario può stabilire misure di accelerazione e semplificazione.

Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2027. Il compenso, a carico delle risorse stanziate per la gestione, non può superare il limite previsto dalla norma richiamata. Se nominato tra dipendenti pubblici, conserva il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio dell’amministrazione di appartenenza; restano ferme le disposizioni sui limiti retributivi e previdenziali indicate dal testo. L’incarico può essere revocato con la medesima procedura di nomina, anche per gravi inadempienze.

La struttura di supporto, alle dirette dipendenze del Commissario e operativa fino alla cessazione dell’incarico, può comprendere al massimo 25 unità: un dirigente di livello generale, due dirigenti di livello non generale e 22 unità non dirigenziali provenienti da amministrazioni centrali ed enti territoriali, con esclusione del personale scolastico docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Il personale è collocato fuori ruolo, in comando, distacco o posizione analoga, conservando lo stato giuridico e il trattamento fondamentale. Al personale non dirigenziale spetta il trattamento accessorio della Presidenza del Consiglio; possono essere riconosciuti compensi per straordinario fino a 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle previste dagli ordinamenti. Ai dirigenti spettano le componenti variabile e di risultato previste per i corrispondenti livelli della Presidenza del Consiglio. Le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono definite nei limiti degli stanziamenti.

Il Commissario può avvalersi di non più di cinque esperti, con compenso annuo massimo di 50.000 euro per incarico, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione. Può inoltre avvalersi, mediante convenzioni senza nuovi o maggiori oneri, di amministrazioni statali, dell’Unità Tecnica-Amministrativa, dell’Agenzia del demanio, della Regione Campania e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Convenzioni con società in house o partecipate a controllo statale possono essere finanziate a carico dei quadri economici degli interventi entro il limite del 2%.

È aperta una contabilità speciale intestata al Commissario per le risorse destinate agli interventi. Fino alla chiusura della contabilità e comunque fino alla scadenza dell’incarico non possono essere intraprese azioni esecutive e i pignoramenti notificati sono inefficaci; il giudice rileva l’inefficacia anche d’ufficio. Al termine della gestione, un decreto del Presidente del Consiglio disciplina il subentro dell’autorità ordinaria e il trasferimento delle risorse residue necessarie agli interventi incompiuti; le altre disponibilità sono versate al bilancio dello Stato o, se provenienti da fondi di diversa origine, alle amministrazioni di provenienza.

Gli oneri di funzionamento e gestione commissariale sono limitati a 1.856.294 euro per il 2024 e 3.712.586 euro per ciascuno degli anni 2025-2027. Per gli interventi dei programmi è autorizzata una spesa complessiva di 420.755.000 euro nel periodo 2024-2029: 44.084.000 euro nel 2024, 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 77.250.000 nel 2027, 97.026.000 nel 2028 e 89.095.000 nel 2029. Le risorse sono ripartite tra riqualificazione sismica degli edifici pubblici e interventi su infrastrutture e servizi essenziali; le coperture indicate comprendono fondi per la prevenzione del rischio sismico e riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, sia sulla quota delle amministrazioni centrali sia su quella relativa alla Regione Campania.

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