Sentenza del 31/08/2022 n. 25615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento 2017 con cui l'Agenzia, a seguito di DOCFA 2016, aveva confermato la categoria D/1 ma aumentato la rendita da €414 a €8.090 includendo nella rendita, oltre al lotto e alle fondazioni, la torre in acciaio di sostegno dell'aerogeneratore. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR Basilicata aveva invece riformato la decisione sostenendo che la torre, per le sue caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo, deve essere considerata una costruzione e quindi ricompresa nella stima diretta della rendita catastale. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la torre è componente dell'impianto eolico funzionale al processo produttivo (e dunque rientrante nella categoria degli "imbullonati" esclusi dalla stima ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21) e che la CTR non ha valutato né documentato adeguatamente i criteri usati per valorizzarla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di E. Green Power, ritenendo che la CTR si era limitata a valutare le caratteristiche strutturali della torre senza compiere l'accertamento decisivo circa la sua specifica funzionalità nel processo di produzione di energia. Richiamando il principio secondo cui la L. n. 208/2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro consistenza o infissione al suolo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Basilicata in diversa composizione perché: a) verifichi se la torre costituisca macchinario/congegno/attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica (e quindi esente); b) proceda a un nuovo accertamento della rendita catastale applicando i principi indicati e il coefficiente di legge. Ha inoltre demandato alla CTR la pronuncia sulle spese di causa.
Norme richiamate
Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma esclude dalla stima diretta (e quindi dal carico impositivo) le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano infisse al suolo; la rilevanza ai fini catastali dipende dalla funzione strumentale rispetto al processo produttivo, non solo dalla consistenza strutturale.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma interpretativa previgente)
includendo nel computo della rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale
Norma di interpretazione autentica che aveva reso computabili, nel regime previgente, anche elementi mobili incorporati se destinati a costituire un unico bene complesso; tale disciplina è stata poi modificata/limitata dalla L. n. 208/2015.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori... vanno considerate... le torri con le relative fondazioni... da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
L'Amministrazione aveva interpretato la norma basandosi sulle caratteristiche strutturali delle torri ritenendole "costruzioni" da includere nella rendita; la Corte ha ritenuto tale interpretazione non vincolante quando l'elemento è invece funzionale al processo produttivo.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012 (richiamata dalla L. n. 190/2014, art.1, comma 244)
Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi
Documento interpretativo e tecnico-pratico che in passato era richiamato per l'attribuzione della rendita degli impianti; tuttavia le modifiche legislative successive (L. 208/2015) hanno introdotto criteri diversi per l'esclusione degli impiantistici.
R.D. n. 652 del 1939, art. 10 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28
Richiamate dalla ricorrente per sostenere che l'attribuzione di rendita degli opifici produttivi deve tener conto della specificità e dello stato degli impianti e non di stime generiche; la Corte ha però deciso la questione sul principio di esclusione degli "imbullonati" introdotto dalla L. n. 208/2015.
Massime di principio
- Ai fini catastali la qualificazione di un elemento come "costruzione" dipende non solo dalla sua solidità o ancoraggio al suolo, ma soprattutto dalla sua funzione: se è strumentale al processo produttivo (macchinario, congegno, attrezzatura, altro impianto) va escluso dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.
- La sola valutazione delle caratteristiche strutturali (solidità, stabilità, consistenza volumetrica, ancoraggio) non è sufficiente a includere automaticamente la torre nella rendita; occorre accertare la sua strumentalità alla produzione di energia.
- Spetta al giudice del merito accertare i fatti rilevanti (anche mediante produzione di documentazione tecnica) circa la funzione della componente impiantistica; la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione del criterio normativo ma non sostituisce il giudice del merito nella valutazione probatoria.
- In contenziosi simili, l'Amministrazione deve fornire criteri e documentazione chiara e specifica che giustifichi l'inclusione nella stima; il contribuente può controbattere con perizie tecniche che dimostrino la natura impiantistica/esclusione della componente.
- Prassi consigliata per il contribuente: acquisire e depositare (al giudice tributario) documentazione tecnica e progettuale (schede tecniche, progetto d'impianto, relazione ingegneristica sulla funzione della torre, collegamenti navicella/rotore) per dimostrare se la torre è componente essenziale e funzionale al processo di aerogenerazione o mero supporto statico.
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