Cassazione Civile, Ordinanza n. 17997/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda rapporti di conto corrente bancario nei quali la correntista aveva chiesto la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di euro 573.146,48 oltre interessi. In appello la banca aveva ottenuto una parziale riforma, con declaratoria di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 22 luglio 2003 e condanna ridotta a euro 99.000,97 oltre interessi. La correntista ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, poi in parte rinunciati: ha dedotto, in sintesi, che la banca non aveva validamente eccepito la prescrizione perché non aveva specificato i fatti costitutivi dell'eccezione; che la Corte d'appello avrebbe violato il principio di non contestazione e l'art. 112 c.p.c. nel ritenere non provata l'esistenza di un'apertura di credito; che la Corte avrebbe errato nella ripartizione dell'onere probatorio quanto alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse; e che, per il periodo successivo al 9 febbraio 1999, la verifica delle rimesse solutorie doveva essere compiuta sul saldo ricalcolato e non sul saldo banca. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: ha censurato, da un lato, la disciplina degli oneri probatori per la mancata produzione del contratto e degli estratti conto integrali; dall'altro, ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di euro 200.000,00 versati in esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della correntista. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della banca, dichiarando inammissibile il primo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della correntista perché l'esistenza dell'apertura di credito non poteva considerarsi fatto pacifico in presenza di allegazione generica; l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse gravava sulla correntista che eccepiva l'erroneità della prescrizione; e il motivo sul saldo ricalcolato era inammissibile per difetto di specificità e perché non chiariva il criterio contabile seguito dal c.t.u. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. sulla documentazione negoziale, ritenendo che la sentenza d'appello esprimesse un accertamento di merito sulla mancata pattuizione in forma scritta; ha invece accolto la censura di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché la Corte territoriale non vi aveva statuito in alcun modo.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo del ricorso principale per sostenere la mancata contestazione dell'apertura di credito da parte della banca; il motivo è stato poi rinunciato.
invocato nel primo motivo del ricorso principale in relazione all'eccezione di prescrizione; il motivo è stato rinunciato.
richiamato per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione sulla questione dell'affidamento del conto; il relativo motivo è stato rinunciato.
richiamato per contestare l'uso, da parte della Corte d'appello, di fatti non specificamente contestati; la Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sul punto sostanziale della non contestazione generica.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto la censura della banca è stata ritenuta inammissibile perché non aderente al decisum.
richiamato nel ricorso principale in tema di prescrizione delle rimesse solutorie.
richiamato nel ricorso principale quale termine di prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione.
usato come norma di riferimento della ripetizione dell'indebito; solo le rimesse solutorie possono integrare un pagamento ripetibile.
invocato nel quinto motivo del ricorso principale per contestare la nullità delle clausole di addebito non dovuti.
invocato nel quinto motivo del ricorso principale in relazione agli effetti della nullità e alla decorrenza dei conteggi.
richiamato dalla Corte d'appello e condiviso dalla Cassazione come base per l'applicazione dei tassi sostitutivi in mancanza di pattuizioni scritte su interessi e anatocismo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario sulla ripetizione di indebito relativo a conto corrente affidato, la distinzione decisiva è quella tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo le prime integrano un pagamento ai fini dell'azione ex art. 2033 c.c. e fanno decorrere la prescrizione dal momento del versamento.
- Se la banca eccepisce la prescrizione delle rimesse, non è tenuta a indicare analiticamente ogni singola rimessa, essendo sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi della prescrizione; spetta poi al correntista dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti che assume non prescritti.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti allegati in modo sufficientemente specifico: una deduzione generica dell'attore non obbliga il convenuto a una contestazione altrettanto analitica e non fa scattare l'ammissione del fatto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella cui spetta secondo la struttura della fattispecie; non basta criticare la valutazione di merito o l'accertamento compiuto dal giudice sulla documentazione disponibile.
- In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione di addebiti illegittimi non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti conto se il saldo può essere ricostruito attendibilmente mediante consulenza tecnica sulla base della documentazione disponibile.
- Quando la nullità o l'assenza di pattuizioni scritte riguardi interessi e anatocismo, il giudice può applicare i tassi sostitutivi previsti dalla disciplina bancaria e disconoscere gli addebiti fondati sulla capitalizzazione trimestrale non pattuita.
- L'omessa pronuncia su una domanda espressamente formulata integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio limitatamente al capo non deciso.
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