Cassazione Civile, Sentenza n. 27682/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ex Direttore Generale delle due entità, aveva ottenuto decreti ingiuntivi per somme pari a trenta mensilità e aveva impugnato i licenziamenti intimati nel 2013. In primo grado il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi, accertato la legittimità dei licenziamenti e condannato il dirigente al pagamento di varie somme a favore delle società fallite. In appello, riunite le opposizioni e i ricorsi per licenziamento, la Corte d'appello di Torino ha ritenuto fondata la versione delle soccorse secondo cui il dirigente, abusando della posizione e della fiducia, aveva costituito una società concorrente, distratto ingenti somme accreditandole a società a lui collegate e richiesto rimborsi non autorizzati; la Corte ha ritenuto nulli alcuni contratti invocati dal Taverna per mancanza di consenso consapevole del rappresentante sociale. Taverna ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, vizi di valutazione della prova, errata applicazione di norme probatorie e civilistiche, omesso esame di circostanze decisive, vizio di motivazione e violazioni di norme sul contrasto a patti elusivi di obblighi contributivi e fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insuscettibili di revisione in sede di legittimità le critiche rivolte alla valutazione della prova e all'interpretazione dei documenti, essendo tali valutazioni riservate al giudice di merito e congruamente motivate dalla Corte territoriale. Ha altresì confermato che, ove più addebiti disciplinari sono contestati, è sufficiente che uno solo presenti gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. La Corte ha respinto le doglianze sull'omesso esame di fatti decisivi rilevando carenza di specificità o non decisività degli elementi addotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore di entrambe le parti resistenti (quantificate rispettivamente in 200,00 euro per esborsi e 14.000,00 euro compensi per il Consorzio; 200,00 euro per esborsi e 13.000,00 euro compensi per Confenergia), oltre rimborso e raddoppio del contributo unificato ove applicabile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente il deposito di conclusioni scritte del P.M.; richiamato per registrare l'avvenuto deposito delle conclusioni del Procuratore Generale favorevoli al rigetto del ricorso.
Richiamato nelle censure del ricorrente circa la valutazione della prova; la Corte osserva che l'eventuale errata valutazione del materiale istruttorio non integra di per sé una violazione dell'art.115 salvo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione probatoria; la Corte ricorda i limiti in cui l'art.116 è sindacabile in sede di legittimità.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ritiene non censurata correttamente la valutazione degli indizi, che sono stati ritenuti gravidi, precisi e concordanti a supporto delle conclusioni di merito.
Richiamati in relazione all'interpretazione dei negozi e delle dichiarazioni; la Corte afferma che l'interpretazione dei documenti è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non sindacabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Ripreso nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte osserva che molte doglianze rientrano nella riserva di merito e non nell'ipotesi di vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art.360 n.5.
art. 132 c.p.c., primo comma, n. 4
Richiamato nella censura per presunta nullità della sentenza per carenza del minimo motivazionale; la Corte ritiene la motivazione sufficiente, avendo valutato complessivamente tutti gli addebiti e richiamato il principio di sufficienza di una sola condotta grave per giustificare il licenziamento.
Ricordato in relazione al principio della 'doppia conforme' e all'inammissibilità delle doglianze quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo itinerario logico-argomentativo.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla contestata nullità dei patti ritenuti elusivi di obblighi contributivi e fiscali; la Corte ritiene irrilevante la censura posto che la sentenza di merito ha individuato l'assenza di prova di accordi orali e, in ogni caso, l'eventuale elusione giustificava la nullità rilevata.
Articoli del codice civile richiamati dal ricorrente nella prospettazione di nullità e nella disciplina retributiva; la Corte non ha accolto le censure perché la decisione di merito ha escluso l'esistenza di accordi salariali provati e ha motivato la nullità elusiva.
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di diritto a retribuzione adeguata; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dall'accertamento in fatto della mancata prova dei patti retributivi.
Rilevante per la statuizione sulla giusta causa di licenziamento: la Corte conferma che anche una sola delle condotte addebitate, se di gravità sufficiente, è idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa.
Richiamato per le memorie comunicate dalle parti (ricorrente e Fallimento del Consorzio) ai sensi dell'art.378 c.p.c.
Massime di principio
- La valutazione della prova, la credibilità dei testimoni e l'interpretazione dei documenti sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo i vizi di motivazione e le violazioni di legge chiaramente indicate.
- Quando la sentenza di merito poggia su più rationes decidendi autonome, la cassazione è preclusa se il ricorrente impugna solo una delle ragioni non decisive rispetto alle altre già ritenute sufficienti.
- Le presunzioni ex art.2729 c.c. richiedono gravità, precisione e concordanza; contestazioni generiche della ricostruzione indiziaria sono difficilmente accolte in cassazione.
- In caso di pluralità di addebiti disciplinari, è sufficiente che anche uno solo presenti la gravità richiesta dall'art.2119 c.c. per giustificare il licenziamento per giusta causa.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa interpretazione del materiale probatorio o del contenuto dei documenti, senza indicare un vizio di diritto o di motivazione, sono inammissibili in Cassazione.
- Per contestare un'omissione di esame di fatti decisivi occorre specificità e dimostrare che l'elemento omesso sarebbe decisivo per un esito diverso; fatti non decisivi o generici non sufficiano.
- Le censure sulla nullità di patti per elusione di obblighi contributivi e fiscali richiedono una puntuale indicazione della norma violata e del nesso causale; l'accertamento dell'assenza di prove di accordi può rendere la doglianza priva di interesse.
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