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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27854/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di merito con cui erano state respinte le domande di nullità dei molteplici contratti di somministrazione a tempo determinato (per mancata specificazione delle concrete esigenze produttive e violazione del CCNL sulle proroghe), di accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per continuità delle prestazioni, e di condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno; censura anche sulla legittimità della causa relativa alla qualifica di "lavoratore svantaggiato" e sulla decorrenza del termine decadenziale (art. 32 l.183/2010) esteso o meno ai contratti anteriori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'impugnazione extragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai precedenti, per cui i contratti anteriori agli ultimi due erano decadeduti. Ha ritenuto legittimi i due ultimi contratti (stipulati a luglio 2015): il regime di acausalità previsto dal d.lgs. 81/2015 rende compatibile la mancanza di causale e, in ogni caso, uno dei contratti conteneva specificazione delle ragioni di ricorso alla somministrazione e l'altro riportava la qualifica di "lavoratore svantaggiato", conforme alla normativa comunitaria sugli aiuti a favore di categorie svantaggiate. Ha inoltre accertato il rispetto dei limiti contrattuali sulle proroghe previsti dal CCNL (massimo 6 proroghe in 36 mesi) e dichiarato inapplicabile, per la fattispecie della somministrazione regolata dall'art. 22 d.lgs. 276/2003, l'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e di alcune previsioni della direttiva 2008/104/CE intese a prevenire abusi, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; nessuna statuizione sulle spese essendo la resistente rimasta inerte in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 276/2003

    In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore

    La Corte interpreta l'art. 22 come rinvio ai limiti di proroga stabiliti dal CCNL applicato dal somministratore e come esclusione dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 relative alla successione dei contratti a termine; quindi la verifica delle proroghe si compie rispetto al CCNL del somministratore.

  • art. 32 l. 183/2010 (e successive modifiche)

    Regola il termine decadenziale per impugnare i contratti a termine; la Corte conferma l'applicabilità delle regole di decadenza anche ai contratti di somministrazione e che l'impugnazione dell'ultimo contratto non estende automaticamente l'impugnazione ai precedenti.

  • d.lgs. 81/2015

    Introduce un regime di acausalità per i contratti a termine in vigore al tempo della stipula dei contratti contestati; la Corte rileva che tale regime rende legittima la stipulazione senza causale nei limiti previsti dalla legge.

  • CCNL lavoratori somministrati (art. 42 del 16 maggio 2008 e art. 47 del 27 febbraio 2014; art. 23 CCNL 27/02/2014)

    Le norme collettive fissano il limite massimo di proroghe (sei volte in 36 mesi) e, se rispettate, legittimano le proroghe nelle somministrazioni; la contrattazione collettiva trova applicazione per i limiti di proroga richiamati dall'art. 22 d.lgs. 276/2003.

  • Direttiva 2008/104/CE (art. 5, par. 5)

    La Corte ricorda che la direttiva richiede agli Stati membri di adottare misure per evitare abusi nelle missioni successive; tuttavia la disciplina nazionale della somministrazione rinvia al contratto collettivo e, secondo la giurisprudenza CJEU (es. C-681/2018, C-232/20), non impedisce automaticamente una disciplina nazionale che non limiti il numero di missioni purché siano previste misure per preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia.

  • Regolamento CE 800/2008

    La categoria di "lavoratore svantaggiato" è riconosciuta nel regolamento quale destinataria di aiuti compatibili e di misure di incentivo all'assunzione; la Corte ritiene non discriminatoria l'indicazione della qualifica di "lavoratore svantaggiato" nel contratto, nell'ottica di politiche attive di sostegno all'occupazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione extragiudiziale/decadenziale dell'ultimo contratto a termine in una serie di contratti di somministrazione non si estende automaticamente ai contratti precedenti: per quelli anteriori occorre che l'impugnazione sia tempestiva rispetto ai termini di decadenza previsti dalla normativa.
  • In materia di somministrazione a tempo determinato la disciplina delle proroghe e dei limiti è rimessa, in conformità all'art. 22 d.lgs. 276/2003, al CCNL applicato dal somministratore; il rispetto dei limiti contrattuali (es. max 6 proroghe in 36 mesi) tende a legittimare le proroghe effettuate.
  • L'introduzione di un regime di acausalità (norme nazionali come il d.lgs. 81/2015) può rendere legittima la stipulazione di contratti a termine senza la specificazione di causali, purché il quadro normativo e contrattuale sia rispettato.
  • La qualificazione del lavoratore come "svantaggiato" nel contratto non è di per sé discriminatoria se rientra in politiche di incentivo e aiuti compatibili con il diritto comunitario; va valutata nel contesto della normativa UE sugli aiuti e delle finalità di promozione dell'occupazione.
  • La direttiva 2008/104/CE impone agli Stati membri di prevenire gli abusi (missioni successive finalizzate all'elusione), ma non determina automaticamente la disapplicazione delle regole nazionali: bisogna verificare se il sistema nazionale e contrattuale preveda misure idonee a preservare la natura temporanea della somministrazione.
  • Quando la decisione di merito si basa su più ragioni autonome, la cassazione di una sola di esse può risultare priva di interesse se le altre restano idonee a sorreggere la decisione; le censure devono dunque colpire i punti decisivi e rilevanti della motivazione.
  • Per far valere vizi di motivazione (nullità per carenza della motivazione) occorre dimostrare che la motivazione è oggettivamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico del giudice, non basta una censura generica.

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