Cassazione Civile, Sentenza n. 27331/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo privilegiato di €56.223,38 oltre accessori a titolo di differenze retributive e T.f.r., sostenendo la nullità dei termini apposti a plurimi contratti a tempo determinato (stipulati tra 22/06/2000 e 01/02/2007) e la conversione in rapporto a tempo indeterminato (a decorrere dal 22/06/2000 o, in subordine, dal 18/04/2002). Il Tribunale di Roma aveva escluso il credito per difetto di prova e, in via assorbente, perché la domanda sarebbe decaduta ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010 per mancata impugnazione nei termini tra la scadenza dei singoli contratti e la domanda di insinuazione; la ricorrente ha impugnato tale decreto in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (formulato in modo promiscuo e non specifico), ma ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, ritenendo erronea l'applicazione della decadenza prevista dall'art. 32 l. 183/2010. La Corte ha affermato che la domanda di insinuazione al passivo depositata il 14/11/2008 ha prodotto effetto interruttivo equiparabile alla domanda giudiziale e che, nel caso concreto, ogni potere impugnatorio si era esaurito con quella domanda, per cui non poteva operare il regime di decadenza sopravvenuto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame; ha rigettato il ricorso incidentale della resistente. Spese regolate in sede di merito.
Norme richiamate
Richiamato come titolo della pretesa privilegiata della lavoratrice (ammissione al passivo per credito retributivo/T.f.r.); la Corte non entra nel merito probatorio del privilegio ma valuta la rilevanza processuale della domanda di insinuazione.
art. 1, secondo comma, lett. f) l. 230/1962
Riferito al limite semestrale per l'utilizzazione dei rapporti a termine invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dei termini.
Richiamato rispetto al termine massimo annuale per l'utilizzazione dei contratti a termine; la Corte valuta la rilevanza temporale della disciplina rispetto alla decadenza controversa.
art. 32 l. 183/2010 (commi 3-5-7)
Norma centrale sul regime di decadenza e sull'indennità 'forfetizzata e onnicomprensiva'. La Corte precisa che la decadenza è applicabile solo se il potere impugnatorio non era già stato esercitato o se esisteva una situazione 'in fieri'; nel caso concreto la decadenza è inapplicabile perché l'istanza di insinuazione del 14/11/2008 aveva già esaurito il potere impugnatorio. Inoltre riconosce l'applicabilità ius superveniens dell'indennità ai giudizi pendenti secondo il comma 7 e l'interpretazione autentica (art.1, comma 13 l.92/2012).
art. 94 l.fall. e art. 53 d.lgs. 270/1999
La domanda di insinuazione al passivo produce effetto interruttivo della prescrizione, equiparabile alla domanda giudiziale; ciò impedisce l'operare della decadenza nel caso esaminato.
Richiamato per l'effetto interruttivo della domanda di insinuazione che interrompe la prescrizione del credito ai sensi di questa norma.
art. 1, tredicesimo comma, l. 92/2012
Interpretazione autentica che chiarisce che l'indennità prevista dall'art.32, comma 5, ristora tutti i pregiudizi fino alla pronuncia che ricostituisce il rapporto; la Corte conferma la possibilità di applicare tale indennità ius superveniens ai giudizi pendenti.
art. 112, art. 115, art. 360, art. 366 c.p.c.
Richiamate in dottrina processuale: la Corte censura motivazioni e censure generiche/miste nei motivi di cassazione (violazioni formali e di specificità richieste per l'impugnazione).
art. 13 comma 1quater d.p.r. n.115/2002
Richiamata nella parte finale della sentenza per gli effetti sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti indicati.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali (fallimento/amministrazione straordinaria) è equiparabile alla domanda giudiziale e interrompe la prescrizione; può quindi incidere sul regime di decadenza applicabile alle impugnazioni di contratti a termine.
- Il regime di decadenza introdotto dall'art. 32 l.183/2010 si applica solo quando il potere impugnatorio non sia già stato esercitato o quando la vicenda sia 'in fieri' rispetto agli effetti impugnatori; se il potere è stato già consumato prima dell'entrata in vigore, prevale il regime previgente.
- La nullità del termine del contratto è, in sé, azionabile come vizio imprescrittibile; tuttavia i diritti economici conseguenti (es. indennità forfetaria prevista dall'art.32, comma 5) possono essere soggetti a termini di prescrizione ordinaria o specifici, pertanto è importante distinguere tra azione di accertamento della nullità e pretese risarcitorie/concrete.
- Se si fa valere la conversione di più contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore deve curare la tempestività e la specificità delle domande e degli allegati (documenti e calcoli) nella fase di formazione dello stato passivo o del giudizio, perché carenze formali possono essere rilevate e sanzionate.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati in modo distinto, non promiscuo e con la specificità richiesta dagli artt. 360 e 366 c.p.c.; errori di forma o motivazioni contraddittorie possono portare all'inammissibilità.
- L'indennità prevista dall'art.32, comma 5, può essere applicata ai giudizi pendenti per effetto della disposizione ius superveniens e dell'interpretazione autentica, ma l'entità e la natura della tutela (indennità vs. diritti retributivi) vanno valutate alla luce della prescrizione e degli effetti dell'azione già esercitata.
- In caso di successione di contratti a termine, la giurisprudenza riconosce il possibile blocco della prescrizione dei diritti dell'avente causa per il 'metus' del lavoratore; pertanto la decorrenza della prescrizione va valutata con attenzione al comportamento concreto del lavoratore e alle azioni intraprese.
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