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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27125/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata conversione del rapporto di lavoro socialmente utile in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sosteneva di avere svolto, dall'1 novembre 2000 al 30 giugno 2002, attività progettuali su tematiche ambientali e, successivamente, mansioni di centralinista con orario fisso (lun-venerd, 4 ore/giorno), deducendo l'illegittimità delle proroghe dei progetti (per superamento dei limiti di durata) e l'incoerenza delle nuove mansioni rispetto ai progetti originari, circostanze che a suo avviso avrebbero determinato un rapporto di lavoro di fatto subordinato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto non sussistente la conversione del rapporto socialmente utile in rapporto di lavoro subordinato: il rapporto è rimasto di natura assistenziale e speciale, finanziato tramite convenzioni Stato-Regione, e non è emersa la volontà dell'utilizzatore di instaurare un rapporto subordinato. Anche eventuali proroghe o l'esecuzione di mansioni non tipiche del progetto non hanno, di per sé, fatto venir meno la natura assistenziale del rapporto. Condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato come riferimento generale alla disciplina del lavoro subordinato; la sentenza valuta che l'occupazione in lavori socialmente utili non rientra automaticamente nella nozione di rapporto di lavoro subordinato prevista da tale norma.

  • art. 2097 c.c.

    Rilevante quale regola generale sulle mansioni e sulle qualifiche nel lavoro subordinato; utilizzato per confrontare le mansioni effettivamente svolte con quelle tipiche di un rapporto subordinato.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato nel contesto della regolamentazione della retribuzione e dei doveri del prestatore di lavoro subordinato; la sentenza sottolinea che, in assenza di rapporto subordinato, trovano applicazione regole peculiari (es. art. 2126 c.c.)

  • art. 36 Cost.

    Citata come parametro costituzionale sul lavoro e la retribuzione, ma non sufficiente a trasformare un rapporto assistenziale in rapporto subordinato senza elementi oggettivi che dimostrino la subordinazione.

  • art. 8 d.lgs. 468/1997

    Stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ma costituisce un rapporto speciale di natura assistenziale e formativa; la Corte applica questo principio per escludere la convertibilità automatica in rapporto subordinato.

  • art. 4 d.lgs. 81/2000

    Riproduce nei termini la disciplina sull'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili; la Corte lo interpreta in continuità con l'art. 8 del d.lgs. 468/1997 per conservare la natura speciale del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato per delineare la tutela retributiva applicabile ai percettori di prestazioni a carattere assistenziale: in assenza di rapporto subordinato trovano applicazione regole limitate relative al diritto alla retribuzione.

  • art. 78 l. 388/2000 (commi 2 e 3)

    Richiamato in riferimento ai programmi di stabilizzazione e alle convenzioni regione-ministero che hanno autorizzato proroghe e finanziamenti delle posizioni di lavoro socialmente utile; la Corte utilizza tali atti per spiegare la persistenza della natura assistenziale del rapporto.

  • d.lgs. 150/2015 (abrogazione)

    Menzione normativa: l'art. 8 del d.lgs. 468/1997 era stato abrogato successivamente da disposizioni successive, ma la Corte applica la disciplina vigente nel periodo dei fatti per valutare la natura del rapporto.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. l. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; non incide sul merito sostanziale della decisione.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione agli oneri accessori e al versamento supplementare (contributo unificato) dovuto dal ricorrente a seguito della soccombenza; norma procedurale/economica.

Massime di principio

  • Il lavoro socialmente utile costituisce un rapporto speciale di natura assistenziale e formativa; la sua mera prosecuzione, proroga o svolgimento di mansioni difformi non determina automaticamente la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato.
  • Per ottenere la qualificazione del rapporto come subordinato è necessario provare elementi oggettivi di subordinazione e l'intenzione dell'utilizzatore di instaurare un rapporto di lavoro (es. assunzione diretta a carico del datore, disciplina organizzativa tipica del lavoro subordinato, paga sistematica a carico dell'utilizzatore), non bastano solo la continuità o la presenza di orari fissi.
  • Proroghe e finanziamenti mediante convenzioni Stato-Regione, anche se reiterati, possono mantenere la natura assistenziale del rapporto quando il compenso resta a carico di fondi pubblici e la finalità è stabilizzazione/riqualificazione, salvo prova contraria.
  • In caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario, la tutela concreta del lavoratore può consistere in pretese retributive limitate (richiamo all'art. 2126 c.c.) e non automaticamente nella conversione a rapporto subordinato.
  • La prova del carattere subordinato richiede documentazione e fatti precisi: ordini e direzioni univoci del datore, integrazione nell'organizzazione aziendale, assunzione degli oneri retributivi da parte dell'utilizzatore e dichiarazioni amministrative formali che indichino volontà di instaurare un rapporto subordinato.
  • Dal punto di vista processuale, il ricorso va ben motivato su prove e atti che dimostrino la volontà dell'utilizzatore; semplici presunzioni o l'esecuzione continuativa di mansioni non sono sufficienti.

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