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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09560/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi. Con un unico motivo ha dedotto vizi motivazionali sul mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e quelli risultanti da una precedente sentenza prodotta in atti, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato il diniego del vincolo ex art. 81, comma secondo, c.p. e che la motivazione fosse contraddittoria, poiché da un lato si sarebbe affermata una preventiva organizzazione di reati non ancora determinati e dall'altro una sistematicità della condotta criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della continuazione: la mera affinità dei fatti e la loro contiguità temporale non bastavano a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, non essendo possibile individuare quando l'imputato avesse delineato le linee essenziali del proposito criminoso. La pluralità delle condotte è stata quindi correttamente ricondotta a una generica inclinazione a delinquere. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi; richiamata anche nella precedente sentenza prodotta ai fini del dedotto vincolo di continuazione.

  • art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come titolo autorizzatorio mancante per la detenzione della sostanza stupefacente.

  • art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato per escludere i casi in cui la detenzione non è penalmente rilevante nel contesto descritto.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    disciplina il reato continuato; la Corte ribadisce che richiede la prova dell'unicità del medesimo disegno criminoso, non desumibile dalla sola affinità o contiguità temporale dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    a seguito della declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell'unicità del medesimo disegno criminoso; non è sufficiente la mera affinità dei reati, la loro contiguità temporale o una generica inclinazione a delinquere.
  • Quando non è possibile individuare il momento in cui il soggetto ha delineato le linee essenziali del proposito criminoso, manca il presupposto necessario per applicare il reato continuato.
  • Il diniego della continuazione è adeguatamente motivato se il giudice spiega che le diverse violazioni esprimono non un progetto unitario, ma una pluralità di azioni riconducibili a una vita dedita alla delinquenza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è manifestamente infondato; in tal caso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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