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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva confermato, per l’anno d’imposta 2009, la riduzione a 534.875 euro dei costi indeducibili e l’annullamento della pretesa IVA. Con i primi due motivi contestava il riconoscimento parziale dei costi relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sostenendo che la contribuente non ne avesse provato certezza e determinabilità. Con il terzo contestava il riconoscimento della detrazione IVA in regime di reverse charge. La contribuente, con ricorso incidentale, contestava la prova delle operazioni inesistenti e l’uso di presunzioni non sufficienti. In Cassazione era stata inoltre chiesta l’estinzione per rottamazione-ter: la definizione riguardava però il carico minore di 388.067 euro, non l’intera pretesa originaria, indicata dall’Ufficio in 6.063.286,36 euro; la Corte ha quindi esaminato i motivi nel merito.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi due motivi dell’Agenzia: miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e la motivazione della C.T.R. sulla ricostruzione dei flussi di magazzino e sul margine di ricarico (fino all’11%) era sufficiente. Ha accolto il terzo motivo: nel reverse charge il versamento dell’IVA e il diritto alla detrazione sono distinti; l’imposta integrata dal cessionario resta dovuta, ma la detrazione richiede i presupposti sostanziali, compresa l’inerenza e la corrispondenza dell’operazione. Perciò la detrazione non può essere riconosciuta per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione del quadro probatorio; il secondo è stato rigettato, anche quanto alla richiesta di applicare la sanzione più favorevole prevista dall’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 158/2015. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi esposti e per la decisione sulle spese di legittimità. Non è stata disposta l’estinzione integrale del giudizio per rottamazione-ter.

Norme richiamate

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità.

    Il filtro di ammissibilità va applicato separatamente a ciascun motivo e in base all’orientamento giurisprudenziale esistente al momento della decisione; consente di dichiarare inammissibili le censure inconsistenti.

  • Art. 19, primo comma, D.P.R. 633/1972

    Il diritto di detrazione, che deriva dall'annotazione nel registro degli acquisti, presuppone, invece, che vi siano le condizioni sostanziali - tra le quali deve essere annoverata anche l'inerenza dell'operazione rispetto all'attività d'impresa.

    La registrazione contabile non basta a fondare la detrazione IVA: occorrono i presupposti sostanziali, compresa la connessione dell’acquisto con l’attività d’impresa.

  • Art. 21, settimo comma, D.P.R. 633/1972

    Nel caso di operazioni inesistenti in regime 'inversione contabile, il cessionario è l'effettivo soggetto d'imposta e l'IVA integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è dovuta.

    Nel reverse charge relativo a operazioni inesistenti, il cessionario resta tenuto all’imposta integrata a debito; ciò non comporta automaticamente il diritto alla detrazione.

  • Art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972

    Il meccanismo così contemplato sposta sul cessionario l'onere di versare l'IVA: in particolare, chi effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi non espone l'IVA in fattura e non è debitore verso l'erario, mentre chi riceve la fattura emessa in regime di reverse charge, è tenuto ad integrarla con l'IVA dovuta e a provvedere alla relativa annotazione nel registro delle vendite.

    Il reverse charge trasferisce al cessionario l’obbligo di integrare e versare l’IVA; la detrazione, se spettante, segue una verifica distinta dei requisiti sostanziali.

  • Art. 74, settimo comma, D.P.R. 633/1972

    La disciplina nazionale per il commercio dei rottami, che qui interessa, prevede che la fattura sia emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni dei cui all'art. 21 e segg. dIVA e con l'indicazione di cui all'art. 74, che si tratta di operazione con IVA non addebitata in via di rivalsa.

    Per le cessioni di rottami soggette a inversione contabile, la fattura è emessa senza addebito d’imposta e il cessionario assolve l’imposta secondo il meccanismo previsto.

  • Art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    È evidente, infatti, che mentre il versamento dell'IVA è dovuto in relazione alla natura dell'operazione di scambio, il diritto di detrazione da parte del cessionario è condizionato alla sussistenza oltre che delle condizioni soggettive (ossia che egli sia un soggetto passivo) anche di quelle oggettive, ossia che i beni o servizi siano utilizzati ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta.

    La detrazione compete soltanto al soggetto passivo per beni o servizi utilizzati ai fini di operazioni imponibili; l’obbligo di versamento nel reverse charge non prova, da solo, tali requisiti.

  • Art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 158/2015

    Nel c. 9-bis dell'art. 6. u.cit., ove si fa riferimento all'assolvimento irregolare dell'IVA da parte del cedente o del cessionario dell'acquisto e non di altra operazione successiva.

    La sanzione più favorevole non si estende automaticamente a irregolarità relative a operazioni successive: occorre che ricorrano i presupposti specifici indicati dalla disposizione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: le contestazioni devono indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.
  • Nel reverse charge l’obbligo del cessionario di integrare e versare l’IVA è distinto dal diritto di detrarla. Quest’ultimo richiede i presupposti sostanziali, inclusi l’effettività e l’inerenza dell’acquisto; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti la detrazione può essere negata anche se l’imposta è stata contabilizzata a debito.
  • La neutralità dell’IVA non giustifica una detrazione priva dei suoi requisiti sostanziali né protegge operazioni fraudolente o fatture relative a operazioni inesistenti.
  • L’adesione a una definizione agevolata relativa a una parte del carico non comporta, di per sé, l’estinzione dell’intero contenzioso: occorre verificare che la definizione copra integralmente le somme e le pretese oggetto del giudizio.

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