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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05866/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società alberghiera)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di un complesso immobiliare a Napoli in cui era ubicato l'Hotel Britannique e dal successivo deposito, da parte della società acquirente, del marchio "Britannique". La società preutente dell'albergo e il suo amministratore hanno chiesto la nullità dei marchi registrati dalla controparte, deducendo la mancanza di novità rispetto al preuso del marchio di fatto "Hotel Britannique" e la registrazione in mala fede. La società acquirente ha resistito sostenendo, tra l'altro, che il marchio di fatto fosse stato ceduto con l'immobile o comunque dismesso, che non vi fosse più un uso attuale idoneo a fondare tutela, e ha proposto domanda riconvenzionale di nullità del marchio successivamente registrato dalla controparte. In cassazione ha articolato nove motivi: violazione delle norme sul trasferimento del marchio e sull'interpretazione del contratto di compravendita immobiliare, omesso esame di clausole e prove testimoniali, errata applicazione della disciplina sulla mala fede nella registrazione, erronea valutazione della notorietà del marchio di fatto, del rischio di confusione e della prova presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano la mancata cessione del marchio, l'interpretazione del contratto di compravendita, la valutazione delle prove e il giudizio sulla notorietà e sul rischio di confusione; ha inoltre confermato che la registrazione del marchio da parte della ricorrente poteva essere dichiarata nulla anche per mala fede, trattandosi di una condotta autonoma rispetto alla nullità per difetto di novità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.i.

    la Corte conferma che il marchio successivo può essere nullo per difetto di novità sia per conflitto con un marchio anteriore di fatto dotato di notorietà generale sia per conflitto con altri segni distintivi anteriori; il preuso rileva se il segno conserva notorietà non meramente locale e sussiste rischio di confusione/associazione.

  • art. 19, comma 2, c.p.i.

    la registrazione in mala fede è causa autonoma di nullità, fondata su una condotta disonesta e su presupposti fattuali diversi rispetto al difetto di novità; può operare quando il deposito sia stato compiuto per sfruttare parassitariamente il segno altrui o per ostacolare l'altrui attività.

  • art. 23 c.p.i.

    il trasferimento del marchio è tema autonomo rispetto alla cessione dell'immobile; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata una pattuizione traslativa del marchio.

  • art. 2573 c.c.

    il marchio può circolare anche indipendentemente dall'azienda, ma nel caso concreto il trasferimento non è stato ritenuto pattuito né desumibile dalla compravendita immobiliare.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve ricercare l'intenzione comune dei contraenti, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non indicava specificamente i canoni ermeneutici violati.

  • art. 1366 c.c.

    la buona fede interpretativa non è stata ritenuta violata; la censura era comunque generica e tendeva a sostituire l'interpretazione di parte a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 7 c.p.i.

    il marchio è segno distintivo dell'impresa e non un diritto inerente al bene immobile compravenduto; pertanto non può ritenersi incluso automaticamente nei diritti relativi al complesso immobiliare.

  • art. 2729 c.c.

    precisione, gravità e concordanza

    la valutazione degli indizi e delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vari motivi sono stati prospettati come violazioni di legge, ma la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità o l'infondatezza perché diretti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    i motivi fondati sull'omesso esame sono stati dichiarati inammissibili quando miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio o di fatti non decisivi.

Massime di principio

  • Il marchio di fatto anteriore può impedire la registrazione di un segno uguale o simile se conserva una notorietà generale e non meramente locale al momento del deposito del marchio successivo, con valutazione ex ante del rischio di confusione o associazione.
  • La cessione di un immobile o di un complesso immobiliare non comporta, di regola, il trasferimento del marchio o del segno distintivo relativo all'attività esercitata in quel bene, salvo una pattuizione specifica o un trasferimento d'azienda che comprenda anche il bene immateriale.
  • L'interpretazione del contratto deve essere censurata in cassazione solo indicando puntualmente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita una mera contrapposizione tra letture alternative della clausola.
  • La registrazione in mala fede costituisce una causa autonoma di nullità del marchio, distinta dal difetto di novità, e può essere accertata sulla base di elementi oggettivi che rivelino l'intento di sfruttare o ostacolare il segno altrui.
  • La valutazione della prova presuntiva, se sorretta da motivazione logica e coerente, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo errori di diritto o totale carenza di motivazione.
  • I motivi di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioniProve
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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