Cassazione Penale, Ordinanza n. 26163/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello di Napoli, che in riforma della decisione resa in rito abbreviato dal Tribunale di Napoli aveva concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa per un fatto commesso a Napoli il 22 maggio 2024, ritenuto integrativo del reato di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse di minima offensività; la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché riproponeva un tema già esaminato dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la pluralità delle cessioni di sostanza stupefacente, peraltro di tipo pesante. La difesa, secondo la Corte, si limitava a contrapporre una diversa lettura di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e meramente reiterativo di una questione già valutata in appello; ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era razionale e immune da censure di legittimità, poiché la difesa proponeva solo una diversa valutazione del merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per il fatto di cessione/detenzione di stupefacenti di lieve entità.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché ostata dalla pluralità delle cessioni e dalla natura pesante della sostanza.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per affermare che in cassazione non è consentita la mera contrapposizione di differenti apprezzamenti di merito rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi concreti di maggiore offensività, come la pluralità delle cessioni e la natura dello stupefacente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove attraverso la mera contrapposizione di una lettura alternativa del merito rispetto a quella logicamente e congruamente adottata dal giudice di appello.
- Il ricorso che si limiti a riproporre questioni già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata, senza evidenziare specifici vizi di legittimità, è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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